di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 509/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso di una ex moglie a cui è stata addebitata la separazione in primo e secondo grado. I motivi mirano ad ottenere una valutazione nel merito dei fatti già compiuta dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, inammissibile in sede di legittimità.
Entrambi i giudici infatti hanno ritenuto di addebitare la separazione alla donna perché hanno rilevato la volontà unilaterale e non coartata della stessa ad allontanarsi dall'abitazione familiare. Essi sono giunti a tale conclusione anche perché la donna non ha fornito un idoneo impianto probatorio alle sue affermazioni, ovvero che la stessa si è allontanata a causa della condotta del marito e che il suo tentativo di rientrare a casa è stato impedito dal cambio della serratura della porta d'ingresso.
- 1. Addebito della separazione alla moglie che si allontana da casa
- 2. Il ricorso in Cassazione
- 3. Addebito separazione alla ex anche se ci ripensa
Addebito della separazione alla moglie che si allontana da casa
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Il giudice di prima grado addebita la separazione alla moglie considerato che la stessa si è allontanata volontariamente dalla casa familiare, senza l'esistenza di precedenti pressioni al riguardo o minacce e violenze per costringerla a prendere una simile decisione.
Il Tribunale ha quindi assegnato la casa al marito e ha fissato la residenza del figlio minore presso il padre, anche se affidato congiuntamente a entrambi i genitori. I figlio maggiorenne, ancora non autosufficiente, ha scelto di vivere con la madre, anche se il padre è obbligato versare direttamente a quest'ultimo un assegno mensile di 300 euro.
La Corte d'Appello, a cui la donna impugna la sentenza di primo grado, conferma la decisione di primo grado, rileva che in realtà in figlio più grande ha deciso di vivere con la nonna nello stesso immobile in cui vive la madre. Il giudice dell'impugnazione rileva la mancanza dei presupposti per l'assegnazione della casa alla donna, la quale lamenta il mancato esame delle ragioni che l'hanno indotta ad allontanarsi dall'abitazione familiare.
Il ricorso in Cassazione
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Parte soccombente ricorre quindi in Cassazione lamentando:
- l'omesso esame di un fatto decisivo come il tentativo di rientrare a casa impedito solo dal cambio della serratura del portone di ingresso da parte del marito;
- come l'addebito della separazione richiesto dal coniuge è stato avanzato sulla base di una non provata, ma sola presunta infedeltà della donna;
- come la Corte non abbia considerato che l'allontanamento della moglie si è verificato nel pieno di una crisi coniugale, per la durata di soli due giorni.
Addebito separazione alla ex anche se ci ripensa
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre. Prima di tutto emerge dai motivi esposti il tentativo di sottoporre la vicenda ad un riesame nel merito, che come noto non è consentito in sede in sede di legittimità.
Impropria la deduzione dell'omesso esame relativo al tentativo di rientrare a casa, impedito dal cambio della serratura da parte del marito e dalla sussistenza di una crisi coniugale in corso. I giudici hanno preso in considerazione tutti i fatti e le condotte delle parti e hanno rilevato la volontà unilaterale e non temporanea della donna di allontanarsi da casa e di porre fine alla relazione di coniugio. Hanno ritenuto infine non provata l'affermazione della donna sia sul comportamento dell'ex marito, come causa del suo allontanamento sia sul suo immediato ripensamento per ricostituire il legame familiare.
Tali valutazioni sono già state effettuate dai giudici di merito e solo a loro spettano, non potendo il giudice di legittimità riesaminare il merito della vicenda.
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