di Redazione - Si può vietare l'ingresso ai cani nei locali pubblici? È l'Unione Nazionale dei Consumatori a fare il punto su un tema molto sentito e discusso.
- 1. Cani nei locali, vietato l'ingresso?
- 2. Luoghi pubblici e aperti al pubblico: la differenza
- 3. Luoghi aperti al pubblico: le norme sui cani
- 4. I cartelli
- 5. Cani: se il gestore dice no?
Cani nei locali, vietato l'ingresso?
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Molto spesso i proprietari di animali (e non) si chiedono se i cani e gli altri animali da compagnia possano entrare in bar, nei negozi o nelle strutture pubbliche. Per rispondere, ricorda l'Unc, è necessario sapere cosa dice la legge.
Luoghi pubblici e aperti al pubblico: la differenza
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Innanzitutto, bisogna distinguere tra luoghi pubblici e aperti al pubblico. Tra i primi rientrano "i luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico (ad esempio gli uffici e, in generale, le strutture pubbliche)". Tra i secondi, i luoghi che pur essendo di proprietà privata, "sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore".
Luoghi aperti al pubblico: le norme sui cani
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A livello nazionale, è il Regolamento di Polizia veterinaria evidenzia l'Unc a prevedere che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico "solo se sono tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola", ovvero con entrambi se condotti sui mezzi di trasporto pubblici o nei locali pubblici.
Più di recente, il ministero della salute ha validato il Manuale della FIPE (la federazione italiana pubblici esercizi), in cui si legge che è consentito l'accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola. L'animale non deve entrare a contatto con gli alimenti: per cui, scrive ancora l'Unc, resta il divieto di introdurre cani o altri animali domestici, "nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine), come stabilito anche dal Regolamento n. 852/2004/CE, che vuole impedire le contaminazioni degli alimenti stessi".
I cartelli
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Il Ministero ha specificato, inoltre, con due note successive (n. 11359/2017 e n. 23712/2017), "che all'interno o all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali". Ed altresì che nel caso in cui esistano regolamenti locali che autorizzano l'ingresso degli animali negli spazi di vendita, "l'esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza".
Dunque, non vi è un "divieto assoluto di ingresso ai cani negli esercizi commerciali, ma devono essere rispettate speciali cautele in quelli in cui sono presenti sostanze alimentari".
Cani: se il gestore dice no?
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Ad ogni modo, il gestore di una struttura aperta al pubblico "può sempre decidere di non consentire l'accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico" conclude l'Unione. Tuttavia, è opportuno sempre informarsi sugli specifici regolamenti locali in materia, "attraverso i quali, ad esempio, i Comuni possono imporre che i gestori di esercizi commerciali, che vogliano esercitare il succitato diritto di vietare ai clienti di introdurre animali richiedano e ottengano un'autorizzazione, che di fatto 'avalli' tale divieto". Rimane fermo, in tal caso, che il proprietario ha l'obbligo di esporre all'ingresso del locale e in modo ben visibile, "un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi".
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