Il provvedimento amministrativo con cui si dispone la sospensione della patente di guida per eccesso di velocità che sia stato dichiarato illegittimo ed annullato può dar luogo al risarcimento del solo danno patrimoniale effettivamente subito dall'utente, che deve comunque essere allegato e provato, dovendosi invece escludere la risarcibilità di un danno esistenziale alla persona. È quanto ha stabilito la Suprema Corte in una recente pronuncia (Sent. n. 17680/2006) la quale dopo aver escluso la sussistenza della risarcibilità del danno esistenziale per un atto dovuto della P.A. ha precisato che "la risarcibilità del danno dipendente dall'adozione del provvedimento restrittivo dell'utilizzazione della patente di guida dichiarato illegittimo si restringe all'ipotesi di un danno patrimoniale effettivamente riportato dall'utente in dipendenza di un tale provevdimento ma tale danno non può ritenersi sussistente per presunzione, bensì deve essere allegato e provato".
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