di Annamaria Villafrate - La Corte d'Appello de L'Aquila con la sentenza n. 2060/2019 (sotto allegata) respinge l'impugnazione di un marito contro il provvedimento di primo grado che, nel pronunciarsi sulla separazione dalla moglie rigetta la richiesta di addebito per infedeltà nei suoi confronti. Qualche sms scambiato con il primo marito della donna e un selfie che la ritrae con lo stesso non provano l'infedeltà anche perché dalle immagini, così come dal contenuto dei messaggi non emerge un atteggiamento o un linguaggio che facciano pensare a una relazione sentimentale. Per quanto riguarda poi la contestazione della violazione dell'obbligo di coabitazione, è risultato che il marito fosse d'accordo con il trasferimento della donna nella città in cui vive il figlio, al solo fine di riavvicinare quest'ultimo al padre.
- 1. Richiesta di addebito della separazione
- 2. Relazione extraconiugale: il ricorso dell'ex marito
- 3. Un selfie e qualche sms non provano l'infedeltà della moglie
Richiesta di addebito della separazione
[Torna su]
Il tribunale si pronuncia su una separazione, rigettando le richieste di addebito, perché non è stata raggiunta la prova sulle violazioni dei doveri coniugali e sulla relazione extraconiugale di uno dei due. Pone quindi a carico del marito l'assegno di mantenimento di 800 euro mensili in favore della moglie.
Relazione extraconiugale: il ricorso dell'ex marito
[Torna su]
Il marito ricorre in Appello contestando il rigetto della domanda di addebito della separazione alla ex moglie. Secondo lui dagli atti di causa emerge che la donna ha una relazione extraconiugale e che questa ha determinato la crisi del rapporto coniugale. In giudizio sono stati prodotti sms e foto che ritraggono la ex moglie con un uomo. La donna inoltre si è resa responsabile della violazione del diritto di coabitazione perché contrariamente a quanto affermato inizialmente, il trasferimento "temporaneo" a Pescara per stare vicino al figlio, è divenuto definitivo. L'ex marito solleva infine ulteriori contestazioni in relazione all'obbligo di mantenimento, chiedendo quindi la riforma della sentenza impugnata.
Non basta il selfie con l'amante per l'addebito della separazione
[Torna su]
La Corte d'appello dell'Aquila con la sentenza n. 2060/2019 rigetta l'impugnazione dell'ex marito perché infondato. Per quanto riguarda in particolare la questione della relazione extraconiugale ai fini dell'accoglimento dell'addebito, la Corte la ritiene non provata, infatti "dall'istruttoria svolta in primo grado non è risultata alcuna dimostrazione della violazione di doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza materiale e morale da parte di (...) e tali da causare una crisi coniugale."
Come precisa nella motivazione: "per costante insegnamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Ord. n. 3923 del 19.2.2018)."
Nel caso di specie la donna ha negato l'esistenza di una relazione extraconiugale. Le uniche prove portate in giudizio dal marito sono infatti una foto che la ritrae con un uomo in un selfie e un'altra foto in cui è ritratto l'uomo a dorso nudo su un letto della casa della signora.Per la corte queste immagini non hanno alcun valore probatorio. Dalle stesse alcun atteggiamento intimo o di vicinanza da cui poter desumere l'esistenza di una relazione di natura sentimentale. Anche dagli sms emerge solo la volontà della donna di ricostruire un rapporto più civile con l'ex coniuge oltre al riferimento ad alcune passate gelosie per presunti tradimenti dell'uomo.
La donna non può neppure ritenersi responsabile della violazione dell'obbligo di coabitazione. Il trasferimento è avvenuto previo accordo con il marito e con la finalità di avvicinare il figlio al padre. Non solo il figlio ha dichiarato che quando il nuovo marito si è recato in visita a Pescara, lui per lasciare alla madre e al coniuge la possibilità di trascorrere del tempo insieme, si sia recato a dormire dal padre. In conclusione quindi nessun addebito può essere riconosciuto in capo alla donna perché nessuna prova è stata raggiunta sulla violazione dell'obbligo di coabitazione, su quella del dovere di fedeltà e sul nesso di causa tra dette circostanze e la fine del rapporto coniugale.
Leggi anche L'addebito della separazione
Scarica pdf Appello Aquila n. 2060-2019• Foto: 123rf.com