Avv. Bruna Fallara - La Cassazione civile con recente ordinanza n. 26082/2019 (sotto allegata) ha dichiarato inammissibile il ricorso instaurato da una moglie, avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto la richiesta di conferimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
- 1. Incompatibilità tra accensione del mutuo e basso reddito dichiarato
- 2. Presupposti per il conferimento dell'assegno di mantenimento
- 3. Onere probatorio
Incompatibilità tra accensione del mutuo e basso reddito dichiarato
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La Corte d'Appello, infatti, aveva ravvisato una carenza probatoria verificatesi in primo grado rispetto ai redditi dimostrati dalla coniuge la quale, non avendo depositato le sue ultime dichiarazioni dei redditi, aveva solo addotto un esiguo reddito, derivante dalla pensione di reversibilità, tuttavia incompatibile con l'ottenimento e l'accensione di un mutuo per la compravendita di un immobile effettuata dalla moglie. A quest'ultima viene precisamente contestato il fatto di non aver adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, per dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per il conferimento dell'assegno divorzile in suo favore.
La Cassazione, riprendendo quanto già statuito in secondo grado, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto e segnala l'assenza di prove riportate dalla ricorrente rispetto alla sua mancata autosufficienza economica e rispetto all'impossibilità di sopperirvi mediante la propria capacità lavorativa, dunque, presupposti in contraddizione con l'accensione di un mutuo ed il conseguente acquisto immobiliare.
Presupposti per il conferimento dell'assegno di mantenimento
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Si osserva che ormai da tempo, precisamente dalla sentenza Cassazione n. 11504/2017, nonché a seguito della nota sent. Cass. Sezioni Unite n. 18287/2018, la Suprema Corte, col superamento del criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio
per la quantificazione ed attribuzione dell'assegno divorzile, ha riconosciuto dei parametri che l'Organo Giudicante è tenuto a valutare per decidere in merito a predetto conferimento.Oltre all'analisi comparativa delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, nonché del contributo dell'istante nella formazione del patrimonio comune della coppia e personale di ciascuna parte, anche associato alla valutazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, il Giudice è tenuto a valutare, altresì l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell'istante, nonché la sua oggettiva impossibilità di procurarseli autonomamente. Dunque l'analisi avviene non solo rispetto all'attuale mancata autosufficienza economica della parte che formula la richiesta di mantenimento, ma anche rispetto alla sua incapacità lavorativa, mediante la valutazione della sua eventuale impossibilità di rendersi indipendente per gravi motivi oggettivi.
Onere probatorio
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L'onere probatorio, rispetto alla sussistenza di predette condizioni, ricade proprio sul coniuge che formula l'istanza di riconoscimento di un assegno di divorzio in suo favore, non solo come principio generale del nostro procedimento civile disciplinato dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi intende far valere un proprio diritto in giudizio, è tenuto altresì a dimostrare i fatti costitutivi per il riconoscimento di tale diritto, ma anche come recentemente ribadito proprio dalla Cass. civ. Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287. Tale onere era comunque già stato più volte affermato dagli Ermellini nelle precedenti statuizioni tra cui anche la sent. Cass. sez. I civ. n 10781 del 17 aprile 2019, nella quale veniva chiarito predetto assunto, secondo cui è la parte che formula tale pretesa nel procedimento a dover provare la fondatezza delle sue richieste, in merito al conferimento di un assegno di mantenimento.
Nel caso esaminato, non si è pertanto ritenuto configurabile il riconoscimento di predetto diritto. Constatato, dunque, il mancato adempimento dell'onere probatorio a suo carico e la mancanza di allegazioni della moglie a sostegno di quanto da lei sostenuto, anzi in antitesi rispetto alla comprovata accensione di un mutuo da parte della stessa, l'Organo Giudicante ha dedotto e presunto una buona solidità economica della richiedente, non smentita da prove contrarie.
Scarica pdf ordinanza Cass. n. 26082/2019• Foto: 123rf.com