Contributo unificato per la domanda riconvenzionale: la nuova disciplina dopo la riforma e la differenza tra contributo integrativo e contributo autonomo
Avv. Marco Sicolo - Il contributo unificato per la domanda riconvenzionale è oggetto di una disciplina peculiare, frutto delle modifiche legislative introdotte con legge 183/11.

Diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, che non faceva alcuna distinzione in ordine alla parte che presenta la domanda riconvenzionale, l'attuale previsione normativa in tema di contributo unificato distingue diverse ipotesi, a seconda del soggetto istante.

Cos'è la domanda riconvenzionale

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Come noto, la domanda riconvenzionale è lo strumento giuridico con cui una parte (di regola il convenuto) non si limita ad eccepire e ad articolare le proprie difese negli atti che deposita in giudizio, ma esercita una vera e propria azione, ulteriore (e in qualche modo collegata) a quella che ha originato la causa e tesa ad ottenere una specifica pronuncia da parte del giudice.

Analogamente alla domanda principale, anche la riconvenzionale è caratterizzata da un suo determinato valore, distinto da quello della prima. Vediamo, quindi, qual è la disciplina normativa prevista in relazione al contributo unificato da versare.

La precedente disciplina normativa

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Prima del citato intervento legislativo del 2011, la presentazione di una domanda riconvenzionale, da chiunque proposta, comportava l'obbligo di integrazione del versamento del contributo unificato in tutti i casi in cui, a seguito dell'aumento del valore complessivo della causa, quest'ultimo ricadesse in uno scaglione diverso (tra quelli previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. 115/2002).

Infatti, l'art. 13 di tale regolamento prevede una serie di fasce di valore dei vari procedimenti, a cui corrispondono importi crescenti del contributo unificato da pagare.

Ebbene, la nuova disciplina in tema di domanda riconvenzionale è articolata in modo differente.

La nuova disciplina del contributo unificato per domanda riconvenzionale

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Secondo l'attuale normativa, se la domanda riconvenzionale è avanzata dalla stessa parte che ha provveduto al pagamento del contributo unificato iniziale (quello cioè contestuale all'iscrizione a ruolo della causa), tale parte dovrà limitarsi a integrare il pagamento del primo contributo, qualora la nuova domanda abbia comportato l'aumento del valore della causa.

La parte dovrà provvedere, quindi, ad un versamento pari alla differenza tra l'importo corrispondente al nuovo scaglione di riferimento e il contributo inizialmente versato (in modo analogo, in questo caso, alla vecchia disciplina).

Se invece la domanda riconvenzionale è proposta da una parte diversa, quest'ultima sarà tenuta a versare un autonomo contributo unificato riferito al valore della domanda riconvenzionale, indipendentemente dal cambiamento del valore complessivo della causa (cfr. art. 14, comma 3 del T.U. sulle spese di giustizia).

Per comprendere appieno la disciplina appena esposta, è opportuno ricordare che il soggetto tenuto a pagare il contributo unificato iniziale è la parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14, primo comma), che in teoria potrebbe anche essere il convenuto.

Peraltro, va anche ricordato che l'attore stesso può proporre a sua volta una domanda riconvenzionale, a seguito della domanda spiegata dal convenuto (c.d. "reconventio reconventionis").

La dichiarazione espressa del valore della domanda

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Il soggetto che presenta una domanda riconvenzionale è tenuto a indicarne espressamente il valore nelle conclusioni del proprio atto.

In caso contrario, la domanda non è improcedibile, ma viene considerata di valore pari allo scaglione massimo previsto dal T.U. sulle spese di giustizia. La parte sarà quindi tenuta a pagare un contributo unificato di importo pari a ben 1.696,00 euro.

Infine, stante il richiamo del secondo comma dell'art. 15 T.U., si evidenzia che anche con riguardo alla domanda riconvenzionale è previsto il controllo da parte del funzionario di cancelleria sull'effettivo versamento del contributo unificato e sulla corrispondenza del relativo importo con il valore dichiarato in atti dalla parte.

Per conoscere nel dettaglio gli scaglioni di valore e i corrispondenti importi da pagare a titolo di contributo unificato, si rimanda alla nostra guida generale sul contributo unificato.

In più, per approfondimenti sul tema, vedi anche la nostra guida sulla domanda riconvenzionale


Foto: 123rf.com
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