L'imputato può essere qualificato come il soggetto contro cui è esercitata l'azione penale. Durante le indagini si parla più correttamente di indagato

Imputato: chi è?

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Più tecnicamente è imputato il soggetto al quale è attribuito un determinato reato nella richiesta di:

  • rinvio a giudizio,
  • giudizio immediato
  • decreto penale di condanna,
  • applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1,

o nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

Tale qualità permane sino a che il procedimento non si sia concluso con giudizio definitivo e, anche successivamente, può essere riassunta se vi è revoca della sentenza di non luogo a procedere o è disposta la revisione del processo.

Tutele per l'imputato: divieto di testimonianza

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Il codice di procedura penale prevede delle specifiche tutele per l'imputato, tra le quali va citato, innanzitutto, il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni che questi abbia reso nel corso del procedimento o nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che tale soggetto commetta delitti sessuali a danno dei minori.

Il divieto di testimonianza scatta in capo a chiunque riceva le dichiarazioni del soggetto accusato e svolga una funzione all'interno del procedimento nel cui ambito si rendano le asserzioni. In questa categoria sono compresi gli avvocati, i consulenti tecnici ed anche gli ausiliari del giudice.

Tutele per l'imputato: inutilizzabilità delle dichiarazioni

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Inoltre, è impossibile utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria dalle quali emergono degli indizi di reità a suo carico.

Se tali dichiarazioni sono rese da una persona non imputata (né indagata), l'autorità procedente deve interrompere l'esame, avvertendo il dichiarante che in conseguenza di simili affermazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitandolo a nominare un difensore. Tutte quelle rese prima, non possono essere utilizzate.

Morte e incapacità dell'imputato

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Come è facile intuire, l'imputato riveste un ruolo centrale in tutto il processo penale, tanto che, se risulta la sua morte, il giudice, dopo aver sentito il pubblico ministero e il difensore, chiude il processo emanando una sentenza di non luogo a procedere.

Tale sentenza, in ogni caso, non impedisce che venga nuovamente esercitata l'azione penale contro il medesimo imputato, per gli stessi fatti, se si accerta che la sua morte è stata dichiarata per errore.

L'incapacità dell'imputato, invece, determina la sospensione del processo e la nomina di un curatore speciale. Tali conseguenze, più precisamente, si verificano quando l'imputato si trova in uno stato mentale reversibile che non gli permette di partecipare coscientemente al procedimento.

Durante il periodo di sospensione, il giudice può comunque assumere delle prove, eventualmente anche a richiesta del curatore speciale, sebbene nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal codice di rito.

Imputato e indagato

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La figura dell'imputato va tenuta ben distinta da quella dell'indagato, che può essere definito come il soggetto nei cui confronti si stanno svolgendo delle indagini (e nei cui confronti, quindi, non è ancora stata esercitata l'azione penale).

Tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 61 del codice di procedura penale, all'indagato si estendono tutti i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, nonché tutte le altre disposizioni a questo relative, salvo che sia stabilito diversamente.


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