di Annamaria Villafrate - Nel respingere il ricorso di un dipendente licenziato dalla società datrice per abuso dei permessi previsti dalla legge 104 la Cassazione, con la sentenza n. 1394/2020 (sotto allegata) ribadisce un importante principio in materia, ovvero che l'utilizzo di questi permessi per finalità che esulano dall'assistenza del familiare disabile per il quale sono stati concessi integra abuso del diritto da parte del lavoratore, il cui licenziamento quindi è del tutto legittimo.
- 1. Abuso dei permessi 104
- 2. Il ricorso in Cassazione
- 3. I permessi della 104 non si possono usare per sbrigare faccende personali
Abuso dei permessi 104
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Il tribunale di primo grado e la Corte d'Appello confermano il licenziamento del dipendente intimato dalla datrice di lavoro per abuso dei permessi previsti alla legge 104/1992.
Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto raggiunta la prova sull'abuso di 4 permessi previsti dall'art 33 comma 3 della legge n. 104/1992. Dalla relazione dell'agenzia investigativa incaricata e dalle testimonianze rese in giudizio è emerso che durante quattro giornate lavorative, il dipendente si è recato dal padre, trattenendovisi per poco tempo e utilizzando in un'occasione la pausa pranzo e non l'orario concesso per il permesso.
Il ricorso in Cassazione
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Il dipendente a questo punto ricorre in Cassazione in quanto la corte territoriale ha trascurato che l'art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992 non impone la coincidenza tra tempo del permesso e tempo da dedicare all'assistenza del disabile.
I permessi della 104 non si possono usare per sbrigare faccende personali
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La Cassazione con la sentenza
n. 1394/2020 respinge il ricorso del dipendente perché contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il permesso di cui all'art 33 comma 3 della legge 104/1992 è concesso per assistere il disabile per cui esso si pone in relazione causale diretta con la cura dell'invalido. Per cui chi si avvale di tali permessi ma poi lo utilizza per svolgere altre attività, viola i principi di buona fede e correttezza verso il datore e l'Ente Assicurativo.Al fruitore del permesso è consentito utilizzarlo solo ai fini dell'assistenza, anche svolgendo incombenze amministrative e pratiche di vario tipo. L'importante è che tali attività siano svolte nell'interesse del familiare assistito.Secondo l'orientamento della corte infatti il lavoratore che non si avvale del permesso previsto dall'art 33 comma 3 della legge 104/1992 per assistere il familiare disabile con il suo comportamento "integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale."
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