La Cassazione precisa che costituisce reato di riproduzione abusiva di opere fotocopiare interi testi scientifici per motivi di lucro, senza corrispondere nulla agli eventi diritto

di Annamaria Villafrate - Non si possono fotocopiare interi libri scientifici per poi rivenderli all'interno della propria attività di copisteria. La legge sul diritto d'autore consente la riproduzione solo del 15% dell'opera a condizione di corrispondere un importo forfettario agli aventi diritto. Queste le precisazioni contenute nella sentenza n. 2000/2020 della Cassazione (sotto allegata) che ha respinto il ricorso di un imputato, condannato per aver riprodotto abusivamente e per fini di lucro svariate opere scientifiche cartacee detenute anche in formato excel e pdf nel suo pc.

Riproduzione abusiva per fini di lucro

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La Corte d'appello conferma la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, perché condannato alla pena di 4 mesi di reclusione ed a 1800,00 di multa, con il concorso di attenuanti generiche, sostituita la pena detentiva ex art. 53, legge n. 689 del 1981, nella pena pecuniaria di 30.000 euro, per una pena complessiva di 31.800,00 euro oltre pene accessorie di legge, con beneficio della sospensione condizionale delle predette pene, perché colpevole del reato previsto dall'art. 171-ter, lett. b), legge n. 633 del 1941. L'imputato è stato accusato infatti di aver riprodotto in modo del tutto abusivo e per fini di lucro svariate opere scientifiche detenute in formato cartaceo, excel e pdf nel suo pc.

Il ricorso in Cassazione

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L'imputato ricorre in Cassazione a mezzo difensore, facendo presente che all'interno dei volumi in relazione ai quali è stata contestata la riproduzione abusiva, non era presente il marchio SIAE e che all'epoca dei fatti doveva ritenersi superato il limite temporale di tutela previsto dall'art. 25, legge n. 633 del 1941.

Reato fotocopiare più del 15% di un'opera

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che seguono.

Nel corso del giudizio di merito è emerso che, durante un accesso della Guardia di Finanza nella copisteria dell'imputato, sono state "rinvenute e sequestrate 148 copie di testi scientifici, riproducenti per intero il testo originale e munite di rilegatura, emergendo il rinvenimento di una sola copia di ciascun testo e solo per alcuni di essi, di due o al massimo tre copie." Nel disco rigido del computer sono stati rinvenuti inoltre un file excel con l'elenco di titoli di opere scientifiche, tra cui quelle riprodotte, e alcuni file in formato pdf relativi alla scansione di alcune copie rinvenute in copia integrale.

Dal punto di vista normativo la Corte richiama il contenuto dell'art 68 della legge n. 633/1941 che consente "la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno mediante fotocopiatura, o procedimenti analoghi, se limitata al quindici per cento di ogni volume ed è corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto." Da qui la rilevanza penale della condotta di chi, per trarne lucro e per finalità non personali, riproduce opere letterarie tutelate dal diritto d'autore.

Sulla questione relativa al superamento o meno del limite temporale di tutela previsto dall'art. 25 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941 la Corte precisa che "trascorsi i 70 anni dalla morte dell'autore", l'opera si considera "caduta in pubblico dominio" ovvero non è più soggetta al diritto d'autore. Rileva però che l'onere probatorio finalizzato a dimostrare che l'opera dell'ingegno non è più coperta dal diritto d'autore per decorso del tempo grava su chi intende avvalersene per provare la propria innocenza.

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Scarica pdf Cassazione n. 2000-2020

Foto: 123rf.com
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