di Annamaria Villafrate - Il Tar della Valle d'Aosta con la sentenza n. 1/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un'ispettrice Superiore dell'Amministrazione Penitenziaria, contro la decisione della dirigente che le ha negato la possibilità di beneficiare delle ferie non godute per tre anni consecutivi. Il Tar motiva il mancato accoglimento delle richieste della ricorrente, chiarendo che la Dirigente, in relazione alle ferie degli anni 2018 e 2019 ha rispettato l'obbligo di chiedere all'ispettrice di comunicare rapidamente il programma delle ferie di cui intendeva fruire. Rispetto alle ferie non godute negli anni dal 2015 al 2017 però il Tar ha precisato che se la lavoratrice non si è attivata in quegli anni per chiedere di usufruire delle ferie entro il termine previsto dall'Accordo Quadro, tale diritto non può più essere esercitato.
- 1. Negato il diritto di godere dei congedi pregressi non fruiti
- 2. Il ricorso al Tar
- 3. Il diritto alle ferie deve essere fruito entro i termini
Negato il diritto di godere dei congedi pregressi non fruiti
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Un'Ispettrice Superiore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso la una Casa Circondariale con funzioni di vice comandante di reparto dell'Istituto penitenziario, fa presente che gli sono state assegnate anche mansioni di responsabile dell'ufficio Comando e colloqui per carenza di organico, con conseguenti riflessi sul suo orario di lavoro, tanto che in alcune occasioni ha svolto perfino 41 ore di lavoro straordinario.
Quando a un certo punto si verifica un passaggio di consegne tra il direttore in missione uscente e la nuova dottoressa incaricata di ricoprire tale funzione per due giorni a settimana, l'Ispettrice chiede di essere informata sul congedo ordinario maturato e non ancora fruito. A favore della stessa è risultato maturato un periodo di congedo ordinario di 173 giorni mai fruito, giornate di riposo mai utilizzate e tutta una serie di festività soppresse, da godere obbligatoriamente entro l'anno, pena la perdita del diritto.
Dopo aver preso atto della situazione dell'Ispettrice la nuova direttrice emette una disposizione di servizio con cui dispone "la perdita del diritto alla fruizione del congedo ordinario degli anni 2015 e 2016 e la fruizione d'ufficio, in via eccezionale, del congedo maturato e non goduto di 39 giorni riferito all'anno 2017 di 39 giorni." La dirigente invita inoltre l'Ispettrice a programmare rapidamente la fruizione dei periodi di congedo relativi al 2018 e 2019. A tale richiesta l'Ispettrice chiede di poter fruire anche del congedo pregresso del 2015, 2016 e 2017 immediatamente. Tale richiesta però viene respinta, da qui il ricorso al Tar.
Il ricorso al Tar
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L'Ispettrice non accetta la risposta della Dirigente e si rivolge al Tar deducendo principalmente:
- la violazione degli artt. 36 e 97 Costituzione e del dlgs n. 66/2003 che riconosce il diritto irrinunciabile ad un periodo di riposo annuale retribuite;
- la violazione art 17 lett. d) del dlgs n. 165/2001 che attribuisce al dirigente il compito di garantire il rispetto dei diritti soggettivi del personale, comprese le ferie, con il potere sostitutivi in caso di inerzia del dipendente;
- la violazione dell'accordo quadro del personale di polizia penitenziaria che impone al dirigente l'obbligo di garantire i diritti dei lavoratori.
Dall'art 10 del dlgs n. 66/2003 risulta in particolare che le ferie devono essere assegnate dal datore di lavoro, che le stesse possono essere spostate per ragioni di servizio, ma in questo caso spetta sempre al principale curarsi che il lavoratore le goda, anche in periodi successivi. Nel caso di specie invece non solo la Direttrice ha negato le ferie ma ha anche chiesto all'Ispettrice di provare le esigenze di servizio che le hanno impedito di goderle.
Il diritto alle ferie deve essere fruito entro i termini
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Il Collegio, con sentenza n. 1/2020 respinge il ricorso perché infondato.
Prima di tutto ribadisce l'importanza del diritto alle ferie del lavoratore in ambito europeo, chiarendo altresì che è onere del datore assicurarsi concretamente e in modo trasparente che il lavoratore si trovi nelle condizioni di beneficiare di tale diritto, invitandolo a farlo e informandolo del fatto che, se non usufruirà delle ferie nel periodo previsto, queste andranno perdute. Tale obbligo però non può sfociale nella costrizione del lavoratore a beneficiare delle ferie, ma deve limitarsi a consentire che i lavoratori esercitino tale diritto, dando prova di essersi attivato in tal senso con diligenza.
Nel caso di specie la Direttrice ha invitato l'Ispettrice a programmare in breve tempo le ferie relative al 2018 e 2019 respingendo le richieste finalizzate alla fruizione delle ferie non godute riferite agli anni 2015, 2016 e 2017. Pretesa del tutto infondata in quanto ai sensi dell'"art. 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell'anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all'entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018), ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all'entrata in vigore del predetto accordo."
Nel caso di specie però l'Ispettrice non ha presentato domanda nei modi e termini predetti, per cui non è possibile giustificare il fatto che la stessa non ne ha fruiti quando avrebbe dovuto, né per ragioni personali né per motivi di servizio. Del resto, come affermato da recente giurisprudenza, l'assetto normativo descritto non si scontra con il principio della irrinunciabilità delle ferie perché riesce a contemperare il diritto al riposo del dipendente con le esigenze organizzative del datore.
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Scarica pdf Tar della Valle d'Aosta n.1-2020• Foto: 123rf.com