Per l'ABF è negligente l'intermediario che non aggiorna le risultanze facciali dei buoni fruttiferi postali. Legittimo l'affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse sul titolo

di Lucia Izzo - Deve ritenersi negligente l'intermediario che non provvede ad aggiornare le risultanze facciali dei buoni postali fruttiferi (serie Q/P), anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° e il 30° anno, in conformità alle previsioni di cui al D.M. 13 giugno 1986.

Poiché tale comportamento ha ingenerato nel sottoscrittore un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, questi avrà diritto a ricevere per il periodo intercorso tra il 21° e il 30° anno di contratto l'importo determinato nella misura indicata sul retro dei titoli.

Lo ha chiarito l'ABF, Collegio di Roma, nelle decisioni n. 23219 e 26576 del 2019 (sotto allegate).

L'errata stima dei rendimenti dei buoni fruttiferi

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I ricorrenti avevano lamentato l'errata stima da parte dell'intermediario del controvalore di alcuni buoni fruttiferi postali (10 nel primo caso, e 2 nel secondo caso), serie di emissione Q/P istituita con apposito decreto 13/06/1986.


Nel dettaglio, sul retro dei buoni risulta apposto un timbro recante le nuove modalità di capitalizzazione applicabili fino al 20° anno, ma nessuna indicazione viene fornita per quanto concerne gli anni successivi (periodo dal 21° al 30° anno) e dunque i ricorrenti ritengono valida la dicitura prevista sui titoli per il periodo di riferimento.


L'Arbitro Bancario, con riferimento alle controversie in oggetto, conferma come sul fronte dei titoli oggetto di contestazione risulti stampigliata l'indicazione della serie Q/P e sul retro degli stessi sia apposto il timbro dei rendimenti corrispondenti alla serie sottoscritta, di cui al d.m. 13 giugno 1986, esclusivamente per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno.


In pratica, nelle vicende esaminate, l'intermediario ha diligentemente proceduto a rinominare il titolo mentre, quanto alla rettifica dei criteri di rendimento, l'aggiornamento delle risultanze facciali appare limitato ai primi due decenni e non al periodo successivo.

Rendimenti differenti da quelli sui buoni

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Nel dettaglio, l'art. 5, comma 2, del d.m. 13/06/1986 ha previsto due condizioni ai fini dell'opponibilità al sottoscrittore dei criteri di rendimento differenti da quelli stampigliati sui buoni, ovvero:

- apposizione di un timbro che rinomini il buono (sul fronte);

- apposizione di un timbro che rettifichi i tassi (sul retro).

Nel caso in esame, con riguardo al periodo tra il 21° ed il 30° anno, si pone quindi un contrasto tra l'indicazione riportata sul retro del titolo e l'indicazione derivante dal citato decreto ministeriale. Secondo un costante orientamento dell'Arbitro, "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti".

In analoghe ipotesi, l'Arbitro ha costantemente ritenuto che la norma ricordata sia inequivoca nell'affidare l'opponibilità al sottoscrittore delle modifiche ai buoni della serie Q/P non alla pubblicazione sulla GU, ma alla corretta incorporazione nel buono dei timbri recanti l'indicazione della nuova serie e dei nuovi tassi (Coll. coord., Dec. n. 5376/2013; Coll. Roma, Dec. nn. 11917 12017 e 1750/2018).

Legittimo affidamento del cliente

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Qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, l'Arbitro ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato.

In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Roma, dee. n. 8814/17) e tale posizione trova un preciso riscontro anche in una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13979/2007).

Tale interpretazione risulta preferibile in quanto massimamente protettiva dell'affidamento (ingenerato dal timbro al momento del rilascio e poi nel corso degli anni) del sottoscrittore e rispettosa della ratio della normativa, evitando di addossare ai sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione. Pertanto, in n assenza di diversa indicazione, si ritiene applicabile quanto originariamente riportato sul retro.

Buoni fruttiferi: quando spetta l'importo indicato sul retro

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Ciò rilevato, il Collegio ravvisa la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali, in conformità alla novella normativa anche con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° e il 30° anno, così ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al ventunesimo anno (cfr. Coll. Roma, dec., n. 2382/2018).

Il Collegio, ritenuto che il tenore letterale del titolo costituisca il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell'affare, dando piena continuità ai predetti orientamenti, accerta dunque il diritto della parte ricorrente a ricevere l'importo determinato nella misura indicata sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il 21° e il 30° anno di contratto.

Si ringrazia l'avv. Laura Tamburini per l'invio dei provvedimenti

Scarica pdf ABF Roma, decisione n. 23219/2019
Scarica pdf ABF Roma, decisione n. 26576 2019

Foto: 123rf.com
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