Cassazione: per accertare il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni non servono accertamenti tecnici né denunce, basta la testimonianza dell'ufficiale del sequestro

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 2685/2020 (sotto allegata) ha chiarito che per ritenere integrato il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone non occorre che il rumore sia rilevato con specifica strumentazione tecnica. Trattandosi di un reato di pericolo infatti non è necessario accertare che il rumore abbia disturbato effettivamente più persone, è sufficiente che il i rumori o gli schiamazzi siano idonei a disturbare un numero indeterminato di individui. Da accogliere quindi il ricorso del Procuratore che ha impugnato la sentenza di assoluzione del giudice di primo grado di un soggetto che, girando con l'auto in una zona urbana, nelle ore serali, teneva l'impianto musicale acceso in modo da diffondere musica ad alto volume.

Radio ad alto volume e disturbo della quiete

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Il Tribunale assolve l'imputato dal reato di cui all'art 659 c.p comma 1 cp a cui è stato contestato di aver abusato di una cassa acustica installata sulla sua autovettura disturbando così le occupazioni e il riposo delle persone, circolando in un'area urbana durante le ore serali con l'impianto accesso in moda da diffondere la musica ad alto volume e, comunque superiore alla soglia delle normale tollerabilità.

Il ricorso in Cassazione

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Il procuratore appella la decisione di primo grado, ma questa rinvia alla Corte di Cassazione perché inappellabile. Nel ricorso evidenzia come dal verbale di convalida del sequestro preventivo emerge che: i rumori prodotti dalla cassa acustica erano tali da far suonare persino gli allarmi delle autovetture in sosta e che, al dibattimento, l'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro aveva specificato di avere udito a distanza il rumore della vettura che sopraggiungeva, poco dopo, alle ore 21.30, in una zona abbastanza popolata.

Per il procuratore quindi la prova del reato era già nella disponibilità del giudice di merito, non essendo necessari accertamenti ulteriori.

Basta la testimonianza per stabilire se il rumore disturba

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Il ricorso viene accolto dalla Cassazione con sentenza n. 2685/2020 perché fondato.

La Cassazione evidenzia come nella sentenza impugnata in effetti si da atto della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto al sequestro, come descritta dal procuratore. Il giudice però, anche se prende atto del verbale e del suo contenuto conclude per la non integrazione del reato di cui all'art. 659 c.p affermando che il teste non avrebbe fatto riferimento a denunce per disturbo al riposo delle persone e che nel caso di specie non è stato effettuato alcun accertamento per verificare il superamento del limite di normale tollerabilità dell'emissione sonora.

L'affermazione del giudice, alla luce delle contestazioni del Procuratore è da ritenersi errata dal punto di vista giuridico. L'art 659 c.p prevede due diverse e distinte ipotesi di reato:

  • il primo comma punisce chiunque disturba la pubblica quiete con modalità determinate
  • il secondo invece le attività industriali o professionali rumorose esercitate nel mancato rispetto della legge o delle disposizioni dell'autorità.

Per pacifica giurisprudenza il reato contravvenzionale in questione è di pericolo tanto che si configura anche senza che l'offesa raggiunga soggetti determinati, a rilevare è la condotta idonea ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone.

L'illecito si può consumare inoltre anche con una sola condotta di schiamazzo o rumore idonea ad arrecare disturbo effettivo alle occupazioni o al risposo delle persone, in quanto non è necessario provare che il rumore abbia effettivamente molestato più soggetti, essendo sufficiente la sua "idoneità a disturbare un numero indeterminato di individui".

L'accertamento della effettiva idoneità delle emissioni sonore nel recare disturbo infine è valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice, che non è obbligato a ricorrere ad accertamenti di tipo tecnico, potendo fondare il proprio convincimento sulla base di dati fattuali suscettibili di giudizio e sintomatici dell'esistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante.

Il giudice condivide quindi la tesi del Procuratore impugnante poiché il giudice, come rilevato dalla Corte, non ha l'obbligo di procedere ad accertamenti tecnici per rilevare il superamento o meno della normale tollerabilità avendo invece "l'obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria."

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