di Lucia Izzo - I giudici di pace italiani sono da considerarsi lavoratori, ai sensi della direttiva sull'orario di lavoro, e dunque hanno diritto a 4 settimane di ferie retribuite.
- 1. Le conclusioni dell'avvocato generale UE
- 2. Giudici di pace e magistrati togati
- 3. Il diritto alle ferie
- 4. Giudici di pace e il diritto alle ferie retribuite
Le conclusioni dell'avvocato generale UE
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Sono queste le conclusioni (qui sotto allegate) a cui giunge l'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativamente alla causa C-658/18 e che potrebbero o meno trovare conferma nella successiva decisione della Corte e creare un precedente davvero rilevante.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, riguardante la vicenda di una giudice di pace italiana, solleva questioni concernenti la direttiva sull'orario di lavoro e l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
In Italia, sottolinea l'Avvocato Generale, i giudici di pace ricoprono una carica onoraria, per la quale ricevono un rimborso spese, mentre la giudice di pace, ricorrente nel procedimento principale, ritiene al contrario di essere una vera e propria lavoratrice e chiede anche le ferie retribuite.
L'Avvocato ribadisce che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Giudici di pace e magistrati togati
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Prima facie, si legge nel testo, i giudici di pace e i magistrati professionali italiani svolgono un lavoro simile, poiché essi esercitano le funzioni di giudice e neppure si ritene emergano differenze sotto il profilo della formazione.
Differenze essenziali, invece, ineriscono la natura (meno complessa) delle cause che affrontano i giudici di pace nonché il procedimento di selezione: mentre i magistrati professionali italiani vengono nominati in forza di una procedura di selezione formale, ossia di un concorso fra diversi candidati qualificati con prove specifiche, la nomina dei giudici di pace non presuppone un siffatto concorso, bensì si basa sui loro titoli, ossia sulle qualifiche professionali.
L'Avvocato non esclude, inoltre, che il metodo di selezione dei lavoratori giustifichi talune differenze con riferimento ad altre condizioni di lavoro, per quanto riguarda, ad esempio, il tipo di attività, il compenso o le prospettive di carriera.
Il diritto alle ferie
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Diverso invece, il discorso relativo alle ferie: "alla luce di tali considerazioni, si ritiene ricorrere la comparabilità sotto il profilo della durata del diritto alle ferie. I giudici di pace italiani, poiché svolgono un'attività simile, hanno un'esigenza comparabile a quella dei magistrati professionali di riposarsi e di godere del loro tempo libero".
L'Avvocato Generale non ravvisa motivi oggettivi che giustificherebbero un trattamento sfavorevole dei giudici di pace italiani sotto questo profilo rispetto ai magistrati professionali. Per contro, i due gruppi non sono comparabili per quanto riguarda l'ammontare del compenso durante le ferie, poiché la loro attività viene retribuita in modo diverso.
I magistrati professionali italiani, infatti, ricevono uno stipendio fisso, mentre il compenso dei giudici di pace consta di un importo di base mensile e di ulteriori indennità per giorni di udienza e per la definizione dei procedimenti.
Giudici di pace e il diritto alle ferie retribuite
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In conclusione, l'Avvocato Generale ritiene che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che un giudice di pace italiano, il cui compenso è composto da un importo base minimo, nonché da indennità corrisposte per le cause definite e le udienze, deve essere considerato un lavoratore ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sull'orario di lavoro e abbia pertanto diritto a un minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite, qualora svolga funzioni giurisdizionali in misura significativa, non possa decidere autonomamente quali cause trattare e sia soggetto agli obblighi disciplinari dei magistrati professionali.
Con riferimento alla durata delle ferie annuali retribuite, siffatto giudice di pace, che è stato nominato soltanto per un determinato periodo di tempo, è comparabile ai magistrati professionali italiani. Pertanto, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, potrà esigere lo stesso numero di giorni di ferie dei magistrati professionali. E il compenso durante le ferie deve essere calcolato sulla scorta del compenso normalmente versatole durante lo svolgimento delle sue funzioni di giudice.
Scarica pdf Conclusioni Avvocato Generale UE causa C-658/18• Foto: 123rf.com