Il Giudice di Pace di Arezzo analizza la disciplina in materia di omologazione dei dispositivi per la rilevazione della velocità

di Lucia Izzo - Va annullata la sanzione contro il conducente che non rispetta il limite di velocità se nel verbale non è riportata l'indicazione dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato per la rilevazione e neppure l'amministrazione abbia prodotto documentazione di sorta attestante l'avvenuta omologazione del'apparecchiatura. All'uopo, non è sufficiente una semplice approvazione.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Arezzo in una sentenza resa il 20 gennaio 2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un conducente, assistito dall'associazione Globoconsumatori Onlus, contro il verbale di contestazione del superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 9, del Codice della Strada.


Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto lo strumento di rilevazione (autovelox) utilizzato nel caso di specie non era stato debitamente omologato, cosicché risultava violato il disposto degli artt. 142, comma 6, C.D.S. e 192, comma 2, Reg. Esec. del Codice della Strada.

La disciplina

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Il giudice onorario, accogliendo il ricorso, rammenta come l'art. 142, comma 6, del Codice della Strada affermi che, "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".


Il menzionato art 192, comma 1, Reg. Esec. C.d.S., invece, prevede che ogni volta che nel codice e nel regolamento sia prevista l'omologazione o l'approvazione di apparecchiature, l'interessato debba presentare domanda al Ministero dei Trasporti volta ad ottenere la suddetta omologazione o approvazione, correndando la sua istanza di tutta la documentazione prevista nel medesimo comma.


Il successivo comma 2 del medesimo articolo, inoltre, prevede che il Ministero debba verificare la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite nel Regolamento, omologandone il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole.


Il successivo comma 2 prevede che, qualora si tratti di richiesta relativa a elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il M.I.T. approva il prototipo seguendo per quanto possibile la procedura prevista dal comma 2.

Omologazione e approvazione

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Dalla disamina della disciplina dettata dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione emerge la previsione sia dell'omologazione di uno strumento che della sua approvazione.


L'omologazione può essere intesa, estrapolandone il concetto dall'art. 192, comma 2, Reg. Esec. C.d.S., come la rispondenza di uno strumento alle prescrizioni stabilite dal Regolamento; l'approvazione, invece, può essere intesa, stavolta facendo riferimento al comma 3 del citato art. 192, come un nulla-osta concesso dal Ministero a uno strumento relativamente al quale non sono stabilite le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

I dispositivi che rientrano nel complessivo genus degli autovelox (compresi i telelaser), secondo il magistrato onorario devono essere debitamente omologati, non essendo sufficiente la sola approvazione.

Depongono in tal senso, si legge in sentenza, non solo il disposto letterale dell'art. 142, comma 6, C.d.S. che considera fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, ma anche l'art. 45 del Codice della Strada che stabilisce che il Regolamento debba precisare quali sono le apparecchiature soggette omologazione previo accertamento delle loro caratteristiche fotometriche, funzionali e di idoneità. È dunque difficile sostenere che gli autovelox siano esclusi da tale categoria di apparecchiature.

La pronuncia della Corte Costituzionale

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Ancora, che l'autovelox debba essere debitamente omologato lo si ricava anche da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015 relativa all'obbligo di taratura periodica degli strumenti autovelox.

Per la Consulta è evidente che, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, l'art. 142 comma 6, C.d.S., nell'affermare che fonti di prova sono le risultanze di apparecchiature deditamente omologate, realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.

La tutela di tali soggetti, però, viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che chi ricorre contro l'applicazione della sanzione deve eventualmente dimostrare (onere di difficile assolvimento a causa dell'irripetibilità dell'accertamento) il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, tale limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo.

Non sufficiente la mera approvazione

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Il magistrato onorario ritiene non causale la circostanza che la Corte abbia parlato sia di omologazione che di taratura e che abbia usato il verbo al plurale ("conferiscono"), e da ciò discende che la generale e notoria affidabilità tecnica propria di tali sofisticati strumenti debba essere garantita, a tutela del cittadino, sia "a monte",dalla loro omologazione sia, "a valle" dalla loro successiva periodica taratura.

Nel caso di specie il verbale non riporta l'indicazione dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato la P.A. non ha prodotto documentazione di sorta che attesti l'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura. In particolare, risulta una mera approvazione del dispositivo e non una sua vera e propria omologazione.

La P.A., conclude il Giudice di Pace, avrebbe dovuto fornire prova della correttezza del suo comportamento e della fondatezza della sua pretesa impositiva, ma la mancata dimostrazione dell'avvenuta preventiva omologazione dell'autovelox comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Arezzo, sent. 20/01/2020

Foto: 123rf.com
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