Per la Suprema Corte, sussiste lo stalking condominiale aggravato se c'è sproporzione tra le condotte di aggressori e aggrediti e se alla base del contrasto ci sono futili motivi

di Annamaria Villafrate - Inammissibile il ricorso degli imputati, condannati dal giudice di secondo grado per stalking, percosse e lesione personali nei confronti di una famiglia residente all'interno dello stesso edificio condominiale, responsabili, a loro dire, di fare troppo rumore. Con la sentenza n. 2726/2020 (sotto allegata) la Cassazione precisa che il reato di stalking, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non viene meno a causa delle asserite condotte "offensive" delle persone offese, perché dalle prove emerge comunque una sproporzione evidente tra le azioni degli imputati e quelle attribuibili alle vittime. La condotta degli imputati è da ritenersi inoltre aggravata dai futili motivi perché indotta da uno stimolo così lieve, da indurre a ritenere che più che la causa dell'evento, esso sia stato un mero pretesto per dare sfogo a un impulso violento.

Condanna per stalking

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La Corte d'Appello conferma la condanna di primo grado inflitta a una madre ai due figli in relazione ai reati commessi a causa di aspri contrasti condominiali ai danni di altri condomini.

Uno dei figli è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 612 bis (atti persecutori), 581 (percosse) 582 (lesioni personali) aggravato ai sensi dell'art. 585 c.p. L'altro figlio e la madre invece per i reati di cui agli artt. 582 c.p che contempla il reato di lesioni personali, aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p.

Il ricorso in Cassazione

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Ricorre in Cassazione il difensore dei tre imputati il quale, con il primo motivo, dichiara che venga annullata senza rinvio la sentenza impugnata per i reati ascritti a uno di loro, perché estinti a causa della morte sopravvenuta di quest'ultimo.

Con il secondo contesta la carenza di motivazione della sentenza

impugnata in ordine al reato di stalking perché gli scontri tra i vari condomini erano reciproci, come dimostrato dalla produzione dei certificati medici che attestano le lesioni degli imputati e le querele presentate da questi ultimi.Situazione che smentirebbe quindi l'accusa per il reato di stalking, visto che non è riscontrabile alcun sbilanciamento tra le parti.

Con il terzo lamenta la condanna per lesioni nei confronti della madre perché frutto delle sole dichiarazioni delle persone offese escusse in sede di dibattimento e imputate in un procedimento collegato e pertanto non attendibili. Attendibilità minata anche dalla produzione di certificazione medica da cui risultano le condizioni della donna, che sono state ignorate dai giudici di primo e secondo grado, ritenendo la stessa concorrente morale dei figli.

Con il quarto contesta la motivazione relativa alla costanza aggravante dei futili motivi addebitata a tutti gli imputati poiché la reciprocità dei contrasti rende la loro condotta non sintomatica di uno "sfogo" dettato da un impulso criminale. Il concetto di sproporzione indicato nella sentenza, in relazione alla condotta degli imputati, è generico e applicato indistintamente a tutti e tre i responsabili, ai quali sono state negate infine le attenuanti generiche in relazione alla natura condominiale del conflitto e che il difensore fa valere con il quinto motivo, stante il ruolo marginale di due di loro.

Stalking condominiale aggravato se la condotta aggressiva è causata da futili motivi

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La Cassazione con sentenza n. 2727/2020 dichiara inammissibili i ricorsi della madre e di uno dei figli, annullando invece senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato defunto.

In relazione alla doglianza relativa al reato di atti persecutori la Corte evidenzia che nel motivo sollevato si parte da un presupposto interpretativo errato secondo il quale il reato di stalking non è configurabile quando le condotte sono reciproche.

L'interpretazione adottata dalla Corte non è così perentoria e rigida sul punto come quella del ricorrente. "Ed invero quand'anche le persone offese avessero attuato anch'esse condotte eteroaggressive nei confronti dell'imputato, ciò non legittimerebbe sic et simpliciter l'esclusione del reato, ma imporrebbe solo un più accurato onere di motivazione in capo al Giudice di merito."

Detto questo, non sono state fornite prove da parte degli imputati su condotte analoghe a parti invertite, se non denunce querele e certificati medici che però non è stato dedotto dagli imputati come prova dello stalking subito dalle persone offese.

La Corte d'Appello, dopo aver rilevato la presenza di contrasti condominiali, ha evidenziato in particolare la condotta aggressiva, violenta e prevaricatrice degli imputati di entità tale da costringere le persone offese a cambiare le proprie abitudini, come uscire in due, indurre il minore a farsi accompagnare fino all'uscio di casa da alcuni amici o addirittura trasferirsi altrove, seppur per un breve periodo di tempo.

Infondato anche il motivo relativo alle lesioni della madre degli imputati, poiché alla donna è stato contestato un contributo concorsuale istigatorio, del tutto compatibile con le sue difficoltà di deambulazione e le condotte addebitate.

Sula quarto motivo con cui i ricorrenti hanno contestato l'attribuzione della circostanza aggravante dei futili motivi la Cassazione ritiene che sia priva di confronto con quanto affermato in sentenza, in cui la Corte d'Appello evidenzia come la reazione violenta ed eterolesiva egli imputati sia stata del tutto sproporzionata rispetto allo stimolo esterno, consistente nella presenza di rumori prodotti dalla famiglia.

Gli Ermellini rilevano la corretta applicazione da parte della Corte d'Appello della giurisprudenza di legittimità per la quale "la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento."

Concorde infine con le conclusioni della Corte d'Appello anche sulla negazione delle circostanze attenuanti. Il giudice dell'impugnazione infatti, seguendo il ragionamento del Tribunale, ha dato rilevo al fatto che le condotte pur commesse nell'ambito di una mera contesta condominiale siano sfociate in aggressioni anche gravi alle persone.

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