di Lucia Izzo - Il precetto può essere considerato valido, nonostante la mancata indicazione della data di notifica dell'ingiunzione su cui è fondato, qualora, nonostante il vizio di difformità rispetto allo schema legale, vi sia stato l'eventuale raggiungimento dello scopo e il debitore sia stato messo in grado di individuare il creditore, la somma azionata e il titolo sotteso.
- 1. Precetto nullo ex art. 480 c.p.c.
- 2. La dichiarazione di nullità del precetto
- 3. Il raggiungimento dello scopo
- 4. Principio di conservazione
Precetto nullo ex art. 480 c.p.c.
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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 1928/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo. Nel corso del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale, il debitore aveva adempiuto la propria obbligazione.
Secondo il giudice, tuttavia, la rifusione delle spese doveva gravare sul creditore opposto in quanto l'opposizione, se ne fosse stato esaminato il merito, sarebbe stata fondata. In sostanza, per il Tribunale il precetto doveva considerarsi nullo ex art. 480, comma secondo, c.p.c., mancando in esso l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo.
La dichiarazione di nullità del precetto
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Una conclusione contestata vittoriosamente in Cassazione dal creditore opposto. Gli Ermellini evidenziano come la dichiarazione di nullità del precetto, come di qualsiasi altro atto processuale, richiede all'organo giudicante in primis individuare quali siano i requisiti formali richiesti dalla legge per l'atto della cui validità si discute (ricognizione della fattispecie astratta). In seguito si dovrà accertare con quali forme e contenuti sia stato compiuto l'atto suddetto, e se l'una e gli altri coincidano con quelli prescritti dalla legge (accertamento della fattispecie concreta).
Ove emerga uno iato tra lo schema legale dell'atto, e la sua realizzazione concreta, tuttavia, il Giudice non potrà dichiararlo nullo sic et simpliciter, ma dovrà ancora compiere una terza e più delicata indagine: stabilire se l'atto, nonostante il suo vizio formale, abbia concretamente raggiunto lo scopo cui era preordinato.
Nella sentenza impugnata è mancata proprio l'indagine richiesta dal terzo comma dell'art. 156 c.p.c., volta a stabilire se il precetto, nonostante la suddetta mancanza, potesse nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo.
Il raggiungimento dello scopo
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Il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo era preordinato, si legge in sentenza, è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità e, al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio.
Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (e il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede l'adempimento.
Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo.
Il Tribunale non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell'atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione.
Principio di conservazione
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La validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge (cfr. Cass. n. 10294 /2009).
Il Tribunale, in conclusione, in applicazione di tali princìpi, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell'atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione. La sentenza va dunque cassata con rinvio.
Scarica pdf Cass., III civ., sent. n. 1928/2020• Foto: 123rf.com