di Laura Muscolino - Sull'ammissibilità dell'estensione ai figli nati fuori dal matrimonio dell'ambito di applicabilità dell'art. 570 bis c.p. si è espressa la Corte Costituzionale con una sentenza "storica".
Analizziamo la decisione e i motivi che l'hanno determinata:
- La questione di legittimità dell'art. 570-bis c.p.
- Art. 570-bis c.p.: l'excursus della Consulta
- La decisione della Corte Costituzionale
La questione di legittimità dell'art. 570-bis c.p.
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La Corte Costituzionale, sent. n. 189/2019, riunisce i giudizi proposti con varie rimessioni, tutte aventi in comune argomenti inerenti l'art. 570 bis c.p., introdotto dal d. lgs. 21/2018 in sostituzione degli artt. 12 sexies, L. 898/70 e 3 L. 54/2006, contestualmente abrogati. La questione di legittimità veniva sollevata:
- dal Tribunale di Nocera Inferiore (per la parte della norma che non prevedeva la tutela dei figli di genitori non coniugati);
- dalla Corte d'appello di Milano (sia per i figli minori nati al di fuori del matrimonio che per i figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e senza colpa non economicamente autosufficienti -prova, quest'ultima, assai difficile, come notato dai relatori);
- dalla Corte d'appello di Trento (sempre con riguardo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato);
- dal Tribunale di Civitavecchia (per i figli nati fuori dal matrimonio).
Argomentavano i giudici a quibus che la norma, così come formulata, aveva comportato la parziale abolitio criminis dell'omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa, secondo l'interpretazione della Cassazione, nell'abrogato art. 3, L. 54/06, determinando la violazione degli artt. 3, 25, c.2, 30 e 76 Cost.
Art. 570-bis c.p.: l'excursus della Consulta
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La Corte effettuava anzitutto un breve excursus:
- L'art. 570 c.p., c. 2, n. 2, originariamente prevedeva la pena della multa e reclusione per chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa; la giurisprudenza, dopo aver applicato la disposizione ai soli figli riconosciuti, a seguito dell'equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio agli altri figli, è stata ritenuta operante anche per essi (Cass. pen. 51215/14).
- L'art. 12 sexies, L. 74/87, aggiunge l'applicabilità delle pene previste dall'art. 570 al coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell'altro coniuge o dei figli, e viene considerato dalla giurisprudenza applicabile anche al caso del mancato versamento dell'assegno divorzile stabilito in favore dei figli maggiorenni non inabili al lavoro ma non autosufficienti;
- L'art. 3, L. 54/06 prevedeva che le disposizioni dell'art. 12-sexies fossero applicabili alla violazione di obblighi di natura economica discendenti dalla sentenza di separazione dei coniugi; l'art. 4 della medesima legge, che le disposizioni in essa contenute si applicavano anche "ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", facendo ritenere alla Cassazione che la sanzione penale dell'art. 3 potesse tutelare anche i figli nati fuori dal matrimonio (tranne che in una sentenza: la n. 2666/17 Cass. pen.).
I rimettenti chiarivano perché non fosse a loro avviso possibile estendere la portata dell'art. 570-bis c.p. all'omesso adempimento degli obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio: la norma individua solo il "coniuge" come soggetto attivo del reato ("Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli").
La decisione della Corte Costituzionale
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La Corte Costituzionale rileva come l'art. 4 della L. 54/06 sia tuttora in vigore, e come la Cassazione ritenga esso sia all'oggi riferibile al nuovo art. 570-bis c.p., estendendosi dunque quest'ultimo anche ai figli nati fuori dal matrimonio (56080/18; 55744/18 et similia). Il Giudice delle Leggi ritiene tale interpretazione fondata e idonea a superare i dubbi di costituzionalità avanzati, pur notando che l'operazione ermeneutica ad essa sottesa, per quanto ineccepibile, non è certo di "solare evidenza" (si tratta di applicare il combinato disposto dell'art. 4, c. 2, L. 54/2006 e l'art. 8, d. lgs. 21/18, integrandole con l'art. 570-bis c.p.), in ciò contrastando con lo scopo dichiarato dal Legislatore nella relazione governativa allo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, c. 85, l. q, L. 103/17", cioè quello di garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni. Auspicava dunque una riformulazione, nel senso indicato dalla Cassazione, dell'art. 570-bis c.p.
Link correlati:
http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0189s-19.html