di Annamria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 2307/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso presentato da un cittadino senegalese avverso l'ordinanza con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale. I vizi denunciati, relativi alla firma del giudice e alla modifica di una pagina, per dimostrare i quali il ricorrente ha depositato uno screenshot del provvedimento impugnato, non attengono né alla nullità dell'atto né all'ammissibilità del ricorso come richiede l'art. 372 c.p.c.
- 1. Impugnazione ordinanza inammissibile
- 2. Il ricorso in Cassazione
- 3. Le norme del codice dell'amministrazione digitale "violate"
- 4. Screenshot dell'ordinanza impugnata inammissibile: viola l'art 372 c.p.c
Impugnazione ordinanza inammissibile
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Un cittadino senegalese ricorre contro il Ministero dell'interno avverso la sentenza con cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
Il Ministero intimato non si difende e alla proposta formulata del relatore il ricorrente non presenta replica e non deposita memoria.
Il ricorso in Cassazione
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Ricorre in Cassazione il cittadino senegalese soccombente denunciando la violazione degli articoli 20, comma 1 bis, e 21 del codice dell'amministrazione digitale e dell'art. 3 del d.p.r. 13 novembre 2014, numero 78954, in relazione all'articolo 702 quater c.p.c., censurando la sentenza
impugnata per non essersi accorta che "il provvedimento redatto in formato elettronico da/ giudice e da questi sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 21 febbraio 2014 presenta delle evidenti anomalie ... almeno una delle firme, quella del giudice di prime cure non è valida e la pagina 14, ossia quella contenente il dispositivo dell'ordinanza impugnata, risulta modificata."Le norme del codice dell'amministrazione digitale "violate"
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Per comprendere meglio la contestazione del ricorrente ricordiamo che l'art 20 comma 1 bis del dlgs n. 82/2005 , codice dell'amministrazione digitale dispone che: "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile
quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore (….)."L'art. 21 si occupa sempre di sottoscrizione di documenti informatici con firma elettronica digitale, qualificata e avanzata disponendo che sia le scritture private che gli atti pubblici su documento informatico devono essere sottoscritti almeno con firma qualificata o digitale, salvo casi particolari in cui sono previste modalità diverse.
Screenshot dell'ordinanza impugnata inammissibile: viola l'art 372 c.p.c
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Per la Cassazione il ricorso è inammissibile. Prima di tutto perché la corte d'Appello ha rilevato la tardività dell'appello, presentato oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art 702 quater c.p.c, ma anche perché il ricorrente contesta la validità della firma apposta dal giudice senza tuttavia indicare quale difetto renderebbe la stessa non conforme alla legge. Stesse considerazioni per quanto riguarda la modifica di pag. 14 dell'ordinanza, composta in realtà di sole 4 pagine, ragione per la quale non si comprende a che cosa il ricorrente faccia riferimento nel contestare la modifica di pag. 14.
Per avvalorare la tesi dell'invalidità della firma il ricorrente ha inoltre depositato "uno screenshot dell'ordinanza allegato al presente ricorso", produzione che la Cassazione ritiene inammissibile perché non riguarda né la nullità della sentenza né l'ammissibilità del ricorso. L'art. 372 c.p.c. stabilisce infatti che nel proporre un'impugnazione "Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso."
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Scarica pdf Cassazione n. 2307-2020• Foto: 123rf.com