di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 4177/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie la tesi del difensore dell'imputata, condannata per il reato d'inosservanza dei Provvedimenti di un'autorità previsto dall'art. 650 c.p. Nel caso di specie infatti, come correttamente sostenuto dal difensore dell'imputata, l'ordine verbale dell'agente della polizia municipale che le intimava di spostare l'auto perché intralciava il traffico, era finalizzato solo a garantire il regolare andamento della circolazione, non ad assicurare la conservazione dell'ordine pubblico. Motivo per il quale il reato contemplato dall'art. 650 c.p. non può ritenersi integrato.
- 1. Reato ex art. 650 c.p.
- 2. Il ricorso in Cassazione
- 3. Non è reato disobbedire all'ordine di spostare l'auto che ostacola il traffico
Reato ex art. 650 c.p.
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Il giudice di primo grado dichiarava la penale responsabilità di una donna per il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei Provvedimenti di un'autorità) per non aver osservato un provvedimento impartitole di spostare la sua autovettura, che in quel momento stava intralciando il traffico di una via pubblica.
Il ricorso in Cassazione
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Ricorre in Cassazione il difensore dell'imputata, il quale:
- censura l'ordinanza del tribunale nella parte in cui rifiuta di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità e incompletezza del capo d'imputazione;
- censura sempre detta ordinanza nella parte in cui rigetta la richiesta di esclusione della parte civile per mancata apposizione della data sulla procura;
- evidenzia il rapporto di specialità dell'art 180 del Codice della Strada rispetto all'art. 650 c.p. che è stato quindi applicato erroneamente nel caso di specie;
- rileva l'errata condanna al risarcimento in favore di una parte che non è parte offesa o parte civile nel reato di cui all'art 650 c.p per il quale è stata condannata l'imputata;
- rileva assenza di mezzi di prova tali da provare la penale responsabilità della donna;
- evidenzia il mancato riferimento nella motivazione della domanda applicativa dell'art. 131 bis c.p.p e 62 bis cp;
- eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato.
Non è reato disobbedire all'ordine di spostare l'auto che ostacola il traffico
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La Cassazione con la sentenza n. 4177/2020 annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste. La Corte ritiene infatti fondato il terzo motivo del ricorso e non esamina le altre censure. Dalla sentenza risulta infatti che l'imputata non ha rispettato un provvedimento verbale di un agente della polizia municipale con cui le intimava di spostare l'auto da essa condotta, che era rimasta parcheggiata al centro di una strada che doveva essere attraversato da un autobus turistico.
La ragione su cui si è fondato l'ordine verbale, secondo la Cassazione, era quindi di garantire la regolare fluidità del traffico stradale, non ad assicurare l'ordine pubblico. Deve quindi concludersi che in questo caso il provvedimento dell'autorità non rispettato non rientra nella casistica dell'art 650 c.p. Deve quindi escludersi che la condotta dell'imputata integri il reato contravvenzionale contemplato da questa norma.
Scarica pdf Cassazione n. 4177-2020