La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 2531/2006) ha stabilito che in tema di condominio, il proprietario è tenuto al risarcimento per le molestie subite dall'inquilino. I Giudici del Palazzaccio, nella decisione, hanno definito la molestia di diritto per la quale, ai sensi dell'art. 1585 c.c., il proprietario deve garantire l'inquilino e, conseguentemente, tenerlo indenne. In particolare i Giudici hanno sottolineato che la molestia di diritto si verifica ogni qual volta un terzo, reclamando sul bene locato diritti (reali o personali) in conflitto con le posizioni accordate all'inquilino nel contratto stipulato, compia atti implicanti la perdita o comunque la menomazione del godimento del conduttore.
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