Sicuramente tante.
- 1. Discrezionalità del ministero dell'interno
- 2. Tutela dell'incolumità personale
- 3. Orientamenti della magistratura
- 4. I ricorsi
Discrezionalità del ministero dell'interno
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Anzi, sempre più spesso, la questione che si ripropone per questo tipo di pratiche amministrative è quella che ruota attorno al livello di discrezionalità che l'Autorità può arrivare ad impiegare al fine di decidere per il "si" o per il "no" sulle istanze di rinnovo.
C'è da dire che la persona interessata difficilmente comprende o accetta il diniego quando ha già avuto, senza particolari problemi, la licenza per anni e anni addietro: non lo comprende soprattutto se le condizioni poste a base dei precedenti rilasci non sono cambiate nel momento in cui ha ripresentato l'istanza.
Tutela dell'incolumità personale
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Ecco, da queste poche battute si percepisce subito la delicatezza della materia, visto che queste licenze mirano ad una tutela dell'incolumità personale e dei beni contro i delitti.
Il tema è complesso e delicato allo stesso tempo; la magistratura amministrativa, per i numerosi casi che vengono sottoposti all'esame dei giudici, alcune volte produce decisioni che convincono, mentre altre volte non lo fa e le sentenze sembrano orientate a sostenere quanto stabilito dall'articolazione ministeriale, Questura e Prefettura, nei provvedimenti di rigetto.
Orientamenti della magistratura
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Ultimamente si è fatto strada, specie tra i giudici di primo grado, un orientamento in forza del quale l'esito decisionale difforme rispetto al passato può anche provenire dal fatto che il Ministero dell'Interno, nel momento in cui è chiamato a valutare, decide di adottare un maggior rigore sui rinnovi.
Detto in altri termini: un "no" rispetto ai precedenti e favorevoli provvedimenti può arrivare da un irrigidimento, non meglio spiegato, della Questura.
I ricorsi
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Ebbene, se così è, appare evidente che un irrigidimento dell'Autorità per essere comprensibile e giustificabile in termini di diritto / interesse va opportunamente chiarito e motivato a chi chiede il rinnovo, in quanto non si può pretendere dalla persona interessata, esente da mende, ineccepibile e già in possesso del titolo magari da decadi, che rinunci al rinnovo quando sono ancora invariate le condizioni che lo hanno giustificato per anni e anni.
Evidente che, con uno scenario di questo tipo, la strada del ricorso diventa inevitabile.
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