La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 29857/2006) ha stabilito che le armi antiche, anche se risalenti a molto tempo fa, devono essere denunciate alla Pubblica Autorità, pena una denuncia penale. I Giudici del Palazzaccio, nel caso di specie, hanno precisato che quand'anche ?si trattava di arma antica, in quanto costruita anteriormente al 1890, peraltro funzionante, come accertato attraverso consulenza tecnica, la sua detenzione senza denuncia integrava certamente un reato, che, in relazione all'art. 697 c.p., invece che nel più grave delitto di cui all'artt. 2 e 7 della legge n. 865 del 1967, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, pur astrattamente prospettabile posto che l'arma era perfettamente funzionante? e che il ricorrente non può lamentarsi ?della qualificazione del fatto ascritto come contravvenzione ai sensi dell'art. 697 c.p., il quale, anche dopo le innovazioni di cui alla legge n. 497 del 1974, che punisce come delitto la detenzione abusiva di armi, ha continuato a sanzionare come contravvenzione tutti i fatti di detenzione abusiva di armi non rientranti nella nuova previsione normativa, o perché colposi ovvero perché relativi a munizioni ovvero ad armi non immediatamente qualificabili come armi comuni da sparo?. Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di condanna per detenzione abusiva di armi inflitta in primo grado ad un signore che deteneva un'arma eredita dal padre e risalente al XIX secolo, omettendo di effettuare la denuncia, e per questo era stato condannato a pagare una multa di 350,00 euro.
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