La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 34422/2006) ha stabilito che in caso di astensione degli avvocati dall'attività giudiziaria vige l'obbligo di preavviso "la cui funzione tipica consiste nel consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili ai fini del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto". Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che, nel caso di specie, che non si poteva tener conto della comunicata adesione del difensore di fiducia "all'astensione dalle udienze indetta dal Consiglio Nazionale forense dal 10 al 21 luglio 2006 non può tenersi conto perché successiva alla comunicazione (del 6 luglio 2006) di illegittimità dell'astensione medesima da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in ragione del mancato rispetto del termine di preavviso e del limite di durata della prima azione di sciopero".
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