Approvato dall'Agenzia delle Entrate il modello di certificato attestante il possesso dei requisiti richiesti dal decreto 241. Ecco il Durc fiscale

di Annamaria Villafrate - Con il provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 (sotto allegato) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti che, per legge, sono tenuti a presentare il certificato di regolarità fiscale perché coinvolti in contratti d'appalto di valore superiore ai 200.000 euro, un nuovo modello semplificato che dichiara la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis comma 5 del dlgs. n. 241/1997. Il certificato (allegato A) è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che ha altresì messo a disposizione l'elenco dei requisiti previsti alla lettera a) co. 5, art. 17-bis, dlgs. n. 241/97 (allegato B).

Durc fiscale: il modello

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Con il provvedimento prot n. 54730 del 6 febbraio 2020 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate comunica l'approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis co. 5 del dlgs. n. 241/1997 contenente le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Validità e reperibilità del certificato

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Lo schema di certificato è esente dall'imposta di bollo e da altri tributi speciali e come specificato nel provvedimento: "con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis" ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese presso gli uffici territoriali della Direzione provinciale competente in base al domicilio

fiscale dell'impresa, a meno che il Direttore non adotti un diverso provvedimento organizzativo. Il certificato da compilare è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Durc fiscale: le ragioni del nuovo certificato

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Il Decreto Fiscale, tramite l'inserimento dell'art. 17-bis nel dlgs n. 241/1997, dal primo gennaio 2020 stabilisce l'entrata in vigore delle misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute.

Questo comporta nuovi adempimenti per tutti i soggetti coinvolti nell'ambito di un contratto di appalto. Chi infatti affida la realizzazione di una o più opere o servizi di valore complessivo superiore ai 200.000 euro, tramite contratti di appalto o subappalto o affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali deve richiedere all'impresa appaltatrice o a quella affidataria e alle relative imprese che devono eseguire le opere in subappalto, copia delle deleghe di pagamento che attestino il versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori dipendenti, che devono essere impiegati nella realizzazione dell'opera o del servizio.

Per consentire tale controllo al committente le imprese suddette devono comunicare. entro i cinque giorni successivi. le deleghe relative al versamento dei contributi, l'elenco nominativo dei lavoratori che le imprese hanno impiegato nel mese precedente, le ore di lavoro prestate da ogni singolo dipendente, gli importi delle retribuzioni corrisposte "e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente."

Per snellire e semplificare l'iter piuttosto macchinoso appena descritto, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento numero 54730 del 6 febbraio 2020 ha approvato e pubblicato lo "schema di certificato di sussistenza dei requisiti" che può essere consegnato al committente e che attesta la presenza appunto, dei requisiti richiesti dalla normativa.

Cosa attesta il certificato di sussistenza dei requisiti?

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Il certificato da rilasciare al committente contiene nella parte iniziale uno spazio che deve essere compilato dal soggetto di imposta, il quale deve indicare il proprio codice fiscale, partita Iva, nome, cognome e denominazione e i dati del domicilio fiscale (via, numero civico, città, cap, comune e provincia).

Segue poi l'attestazione della sussistenza o insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis co. 5 del dlgs. n. 214/1997. Nello specifico la certificazione attesta la sussistenza o meno di detti requisiti:

  • l'essere in attività da almeno tre anni;
  • l'essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • "aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere "iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione."

Segnalazioni dati ed emissione di nuovo certificato

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Il provvedimento dell'Agenzia prevede infine che "L'impresa o un suo delegato può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato".

Leggi anche Il Durc

Scarica pdf Agenzia Entrate provvedimento n. 54730-2020
Scarica pdf Allegato A
Scarica pdf Allegato B

Foto: 123rf.com
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