di Lucia Izzo - Tra i principi fondamentali che caratterizzano lo Stato democratico, emerge quello della c.d. separazione dei poteri il quale si sostanzia nell'individuazione di tre funzioni pubbliche principali che vengono attribuite a diversi organi dello Stato, l'uno indipendente dagli altri. Si vuole così evitare la concentrazione di tutto il potere statale in mano a un unico organo e consentire un maggiore controllo tra loro che scongiuri il rischio di un accentramento di potere.
Nonostante fosse già stata elaborata nell'antichità, la moderna teoria della separazione dei poteri dello Stato è attribuita al filosofo francese Montesquieu e al suo scritto "Lo spirito delle leggi" pubblicato nel 1748.
Negli stati moderni, le tre funzioni sono legate a legislazione, amministrazione e giurisdizione e si sostanziano in altrettanti tre poteri, quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Se il potere legislativo è quello di "fare", ovvero approvare le leggi, e viene conferito al Parlamento (organo rappresentativo della volontà del popolo), quello giudiziario, volto ad applicare le leggi nei giudizi è affidato alla Magistratura. Guardiamo nel dettaglio, invece, come funziona il c.d. potere esecutivo.
In cosa consiste il potere esecutivo
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Il potere esecutivo consiste nell'attuare, ovvero tradurre in pratica le leggi e applicarle. Viene dunque esercitato da organi che hanno attitudine a far eseguire le prescrizioni di legge e perseguire pubbliche finalità. Si parla anche di c.d. "funzione amministrativa" con cui si pone in essere un'attività effettiva e concreta diretta a raggiungere i fini dello Stato.
Nell'ordinamento italiano tale potere è affidato al Governo, organo costituzionale complesso espressione della maggioranza parlamentare, ovvero della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.
In realtà, tale attività esecutiva e "amministrativa" viene svolta anche dagli organi dipendenti dal Governo, ma che sono in grado di dare attuazione all'indirizzo politico e amministrativo (es. gli uffici degli enti pubblici territoriali e dagli enti strumentali). L'attività amministrativa si svolge nel rispetto delle direttive governativa, ma sempre entro i limiti previsti dalle leggi e dalla Costituzione.
Il Governo
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Il potere esecutivo è dunque costituito da un complesso di organi centrali e periferici, con al vertice il Governo che esercita anche un potere di direzione, impulso e indirizzo politico. Lo stesso Governo, inoltre, è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili.
Come precisato dall'art. 92 della Costituzione, il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. I Ministri sono a capo dei Ministeri, apparati centrali di settore organicamente costituiti, ma è ben possibili che alcune attività dell'amministrazione centrale non siano necessariamente organizzate in un Ministero.
Funzione legislativa svolta dal Governo
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Nel nostro ordinamento, eccezionalmente, viene prevista la possibilità che in determinati casi il Governo possa svolgere, entro puntuali limiti, attività legislativa che, come anticipato, è affidata normalmente al Parlamento. Si tratta di previsioni che trovano legittimazione già nella Costituzione e sono poi ulteriormente precisate ad opera della legge che 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.
Il particolare, il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione. In primis, ciò avviene quando il Parlamento gli conferisca, attraverso un'apposita legge delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito, il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge (cfr. art. 76 Cost.).
Il Governo potrà anche adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, c.d. decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade (cfr. art. 77 Cost.).
Per approfondimenti leggi le nostre guide Il governo e Le forme di governo
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