di Annamaria Villafrate - Va affidata al padre la figlia minore che viene indotta dalla madre a mentire e a farle sostenere che la stessa si rifiutava di andare a vivere con il papà perché questi le avrebbe mosso delle minacce. Per la Cassazione, come esposto nell'ordinanza 3028/2020 (sotto allegata) però hanno rilievo anche le conclusioni della Ctu da cui è emerso il perfetto inserimento della minore nel contesto familiare paterno, valutazione positiva che, al contrario, non è stata espressa nei confronti della famiglia materna, visto che la stessa, quando aveva la bambina, la affidava a estranei.
- Affido esclusivo della figlia minore al padre
- Il ricorso in Cassazione della madre
- Affido esclusivo della figlia al padre se la ex la manipola
Affido esclusivo della figlia minore al padre
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La Corte d'Appello conferma il provvedimento del Tribunale che ha disposto l'affido esclusivo della figlia al padre, con collocazione presso lo stesso e regolamentazione del regime di visita della madre, con conferimento del potere di vigilanza sul rispetto di queste condizioni ai servizi sociali locali. A carico della madre l'obbligo di versare 200 euro al mese come contributo al mantenimento della figlia e di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Il ricorso in Cassazione della madre
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La madre ricorre in sede di legittimità lamentando principalmente con il secondo motivo l'omesso motivazione ed esame delle censure mosse alle contraddizioni presenti nella CTU
. Omissione che ha condotto, a parere della ricorrente, alla conferma dell'accusa avanzata nei suoi confronti di aver manipolato e tenuto condotte coercitive nei confronti della figlia minore e di conseguenza alla modifica del regime, disponendo l'affidamento esclusivo al padre. La corte non ha colto gli evidenti segnali d'inattendibilità emerse dalle dichiarazioni della figlia in relazione alla preferenza di volersi trasferire da padre e al giudizio negativo espresso dalla stessa nei confronti della figura materna.Con il terzo motivo lamenta inoltre l'assenza nel decreto che ha disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre, di qualsiasi determinazione finalizzata a tutelare il rapporto con la madre, nonostante questa esigenza fosse stata evidenziata anche dalla CTU.
Affido esclusivo della figlia al padre se la ex la manipola
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La Cassazione con l'ordinanza n. 3028/2020 rigetta il ricorso per le motivazioni che si vanno a esporre. Prima di tutto, per quanto riguarda la doglianza esposta dalla ricorrente nel secondo motivo, in cui denuncia le conclusioni contraddittorie della CTU, la Corte lo dichiara inammissibile perché non coglie la ratio della decisione contestata.
La Corte territoriale ha infatti tenuto conto dell'accurato e approfondito esame delle dinamiche familiari di cui è stata protagonista la minore, sottoposta a ripetute consulenze tecniche, ascolti e, su richiesta della ricorrente, a ripetuti esami delle registrazioni audio. Da tutto il materiale raccolto è emerso che la tesi della madre, secondo la quale la minore rifiutava di andare a vivere con il padre per minacce che questi le avrebbe mosso, deve considerarsi smentita. La minore infatti è risultata attendibile nel momento in cui ha dichiarato che in realtà è stata la madre a indurla a mentire.
La decisione di affidare la minore al padre infine è stata presa, a prescindere dalle preferenze espresse dalla stessa, quanto piuttosto dal perfetto inserimento della figlia nella famiglia paterna e dalla relazione positiva con il papà. Conclusioni non altrettanto positive quelle a cui è giunto il CTU nell'esaminare il contesto familiare materno, visto che di fatto la bambina, quando si trovava presso la madre, veniva affidata perlopiù a estranei.
Inammissibile anche il terzo motivo del ricorso con cui la madre denuncia l'assenza nel provvedimento giudiziale di determinazioni adeguate a salvaguardare il suo rapporto con la figlia.
La madre non ha riprodotto nel motivo del ricorso i passaggi dettagliati e significativi da cui si è possibile evincere le ragioni della sua rimostranza.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 3028/2020• Foto: 123rf.com