Cosa significa dissimulare, qual è la sua etimologia e quando tale condotta può assumere rilevanza in ambito civile e in ambito penale

di Valeria Zeppilli - Il verbo dissimulare, nella lingua italiana, indica il comportamento di chi nasconde un proprio pensiero, una propria azione, un proprio sentimento e così via, per tenerlo celato ad altri, e finge il contrario.

Ad esempio, dissimula odio un soggetto che, in realtà, prova tale sentimento e, nella maggior parte dei casi, lo nasconde sotto finto amore.

Dissimulare: etimologia

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Come sempre, per comprendere la portata effettiva di tale verbo è utile la sua etimologia.

Dissimulare deriva dal latino dissimulare, che è un termine composto da dis- negativo e simulare che vuol dire rendere simile e che, pertanto, significa "rendere dissimile".

Dissimulare e simulare

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Il dissimulare, in diversi casi, può risultare rilevante anche per il diritto.

In diritto civile si può pensare, ad esempio, all'istituto della simulazione, in cui il dissimulare viene in rilievo unitamente alla condotta del simulare.

In particolare, la simulazione è un istituto giuridico che si caratterizza per la divergenza tra la dichiarazione e la volontà negoziale e si verifica quando due o più parti stipulano un contratto con l'accordo, riservato, che lo stesso non compia alcun effetto tra di esse e con il fine di poterlo invocare dinanzi a terzi.

Il contratto simulato prevede, quindi, la presenza di:

  • un accordo simulato, che è quello formalmente stipulato tra le parti;
  • un accordo dissimulato, che è quello, diverso, effettivamente voluto dalle parti.

Vi devono essere, poi, la controdichiarazione, ovverosia l'accordo interno tra le parti teso a porre in essere una simulazione, e la causa simulandi, ovverosia lo scopo per il quale è stipulato il contratto simulato.

Dissimulare e insolvenza fraudolenta

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Il dissimulare, infine, può assumere rilevanza anche nel diritto penale.

Uno dei casi più eclatanti in cui tale condotta integra reato va ricondotto all'ipotesi di insolvenza fraudolenta, punita dall'articolo 641 del codice penale.

Si tratta, in particolare del delitto posto in essere da chi "dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla".

La pena prevista, se l'obbligazione non è adempiuta, è quella della reclusione fino a due anni o della multa fino a 516 euro. Se l'obbligazione è adempiuta prima della condanna, invece, il reato si estingue.

Per la punibilità è richiesta la querela della persona offesa.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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