Per la Cassazione, va accolto il ricorso della parte civile, la versione dell'imputata differisce dalle dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 5321/2020 (sotto allegata) la Cassazione, nell'accogliere il ricorso della parte civile, soccombente nel secondo grado di giudizio, ribadisce che nel momento in cui il giudice dell'appello ribalta la sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto a rinnovare le fase istruttoria, deve però spiegare puntualmente le ragioni o il fatto decisivo che lo ha portato a decidere in senso contrario e a ribaltare la decisione. Nel caso di specie invece il Tribunale ha completamente ignorato le motivazione che hanno fatto propendere il giudice di pace per la colpevolezza dell'imputata. Il giudice d'appello inoltre non ha spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le affermazioni rese dall'imputata nel modulo di constatazione amichevole in cui ha dichiarato che la persona offesa era stata colpita "dallo sportello che si apriva", elemento fondamentale da cui il giudice dell'impugnazione avrebbe dedotto l'assenza di colpa della vittima.

Lesioni colpose art. 590 c.p.

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Il Tribunale adito in sede d'appello riforma la sentenza del Giudice di Pace e assolve l'imputata dal reato di lesioni colpose.

Dalla ricostruzione emersa nel primo grado di giudizio è emerso che la parte offesa in una mattinata del giugno 2008, mentre transitava a bordo della sua bicicletta in un tratto di strada in leggera salita, si sentiva colpire in viso dallo sportello dell'auto dell'imputata, parcheggiata in una zona in cui la sosta non era consentita. A causa dell'urto la donna, pur restando in sella alla bicicletta, riportava una ferita al volto per la quale veniva condotta dal coniuge al pronto soccorso. In sede d'appello invece dalle dichiarazioni dell'imputata e di un testimone era prevalsa la tesi secondo cui la donna avrebbe impattato contro lo sportello dell'auto quando questo in realtà era già aperto.

Il Giudice di seconde cure aveva quindi dedotto che la persona offesa avesse perso l'equilibrio, andando a sbattere contro l'angolo della portiera. Le lesioni pertanto non erano state la conseguenza di una condotta colposa dell'imputata, soprattutto se si tiene conto dell'ampiezza della strada teatro dell'urto.

Ignorato il CAI

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La persona offesa ricorre in sede di legittimità in quanto il Tribunale non si è espresso sulla documentazione presente nel fascicolo processuale e in particolare sul modulo di constatazione amichevole, sulle foto e sulla planimetria prodotti dai vigili urbani, riformando la sentenza di primo grado senza tener conto delle valutazioni del giudice di pace. Parte civile afferma che dal modulo di constatazione amichevole redatto dalla stessa imputata risulta confermata la sua versione, ovvero che la stessa era stata colpita al volto dallo sportello mentre questo era in fase di apertura.

Non solo, il Tribunale avrebbe ignorato il giudizio d'inattendibilità del teste e non avrebbe tenuto conto del fatto che la lesione riportata dalla vittima non è compatibile con uno sportello già aperto. Ora, in assenza di perizie la difesa di parte civile ritiene che non si può escludere "dal punto di vista fisico meccanico che l'urto, come ricostruito dalla persona offesa, possa avere avuto come conseguenza l'urto della testa sulla sommità dello sportello."

Cassazione: il giudice d'appello se ribalta la sentenza deve spiegare perché

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La Cassazione, concluso l'esame della vicenda, con sentenza n. 5321/2020 annulla la decisione ai fini civili, con rinvio al giudice d'appello competente per valore.

Pronunciando si sui motivi del ricorso la Cassazione prima di tutto precisa che, quando in sede di appello il giudice ribalta la decisione di primo grado si deve tenere conto del seguente principio: "Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva."

Principio che, come precisano gli Ermellini, nel caso di specie non è stato rispettato, visto che il Tribunale non ha preso minimamente in considerazione le risultanze del modulo di constatazione amichevole in cui è riportata l'affermazione "sportello che si apriva", con tanto di disegno che ricostruiva la dinamica dei fatti. Ma c'è di più, il Tribunale non ha neppure effettuato un raffronto con le argomentazioni del giudice di prime cure, tanto che la sentenza di secondo grado prescinde completamente dagli elementi probatori di primo grado come l'attendibilità della persona offesa, che non ha considerato, senza spiegare la ragione per la quale se ne è discostato.

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