Il reato di pornografia minorile è un delitto punito dall'art. 600-ter del codice penale con il carcere fino a 12 anni e la multa fino a 240mila euro


Reato di pornografia minorile: l'art. 600-ter c.p.

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La norma trova posto nel Titolo XII, Capo III, tra i delitti contro la persona, in particolare tra quelli di cui alla Sezione I, contro la personalità individuale, e punisce diverse condotte che si ricollegano in vario modo alla pornografia minorile.

Produzione materiale pornografico e reclutamento di minori: la pena

L'art. 600-ter, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.


Alla stessa pena, precisa il secondo comma dell'art. 600-ter c.p., soggiace chi fa commercio del materiale pornografico suddetto. Si tratta delle ipotesi più gravi e più severamente punite, a cui poi le altre condotte punite in seguito dalla norma fanno comunque riferimento in una sorta di "piramide" di gravità.


Nei confronti chi "assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto", la legge prevede invece la sanzione della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000 (art. 603-ter, sesto comma).

Diffusione di materiale pornografico: la pena

Al terzo comma, si punta il dito contro coloro che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuiscono, divulgano, diffondano o pubblicizzano il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Al quarto comma, invece, si prevede la punibilità di coloro che, al di fuori delle ipotesi precedenti, offrano o cedano ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.


Nel primo caso (art. 600-ter, terzo comma, c.p.) si rischia la reclusione da uno a cinque anni e la multa

da euro 2.582 a euro 51.645, mentre nel secondo caso (art. 600-ter, quarto comma, c.p.) si rischia la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Tali pene sono aumentate in misura non eccedente i due terzi qualora il materiale sia di ingente quantità.

Procedibilità

La procedibilità è d'ufficio.

Cosa si intende per materiale pedopornografico?

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Lo stesso art. 600-ter c.p. chiarisce che per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Il bene giuridico tutelato

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Il reato è procedibile d'ufficio e ha natura plurioffensiva in quanto coinvolge, tra gli altri, l'intangibilità e la libertà sessuale, la dignità umana, la personalità individuale. Anche se le ipotesi delittuose in esame affondano le proprie radici nella tutela della moralità pubblica o del buon costume, oggi il prevalente orientamento ritiene che la norma miri a proteggere la personalità del minore, la sua integrità psicofisica, la sua dignità, la sua libertà e il suo sviluppo morale.

Il bene giuridico tutelato è dunque da rintracciare nel diritto fondamentale a una crescita, a un'educazione e a uno sviluppo armoniosi, che sostanzialmente si identifica nel diritto a un libero e naturale sviluppo della persona.

Spronato anche da una sempre maggior attenzione anche a livello internazionale, il legislatore ha inteso contrastare, con strumenti sempre più articolati ed omogenei, la strumentalizzazione dei minorenni a fini sessuali.

Soggetti attivi e passivi del reato

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Nelle varie declinazioni delle ipotesi di reato previste dall'art. 600-ter c.p., il soggetto attivo del reato di pornografia minorile è "chiunque" ponga in essere le condotte sanzionate dalla norma. Non essendo richiesta una particolare qualifica o posizione, tale reato deve ritenersi rientrare nel novero di quelli c.d. "comuni" che possono essere commessi da qualunque individuo.

Invece, ai fini della configurazione delle ipotesi delittuose di cui all'art. 600-ter c.p., le condotte rilevanti devono essere commesse in danno di soggetti minorenni. La minore età, dunque, rappresenta un elemento imprescindibile, tipico e costituivo dei reati in commento. Indipendentemente da ogni gradazione in base all'età o valutazione del consenso, si ritiene che tali soggetti siano incapaci di difendersi e impossibilitati ad operare delle libere scelte.

Elemento oggettivo del reato

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Nel reato previsto dall'art. 600-ter c.p. (pornografia minorile), l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo c.d. generico, ossia dalla volontà consapevole di realizzare esibizioni o materiale a sfondo pedopornografico, oppure di distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il materiale pedopornografico oppure notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale.


In particolare, secondo la giurisprudenza, l'elemento soggettivo rappresentato dalla volontà consapevole dovrà essere rigorosamente provato e mai presunto, nonché emergere in forza di specifici elementi.

Giurisprudenza sul reato di pornografia minorile

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La giurisprudenza si è pronunciata più volte in relazione alle varie tipologie di ipotesi delittuose declinate nell'art. 600-ter del codice penale.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 11675/2016) ai fini della configurabilità del delitto dell'art. 600-ter c.p., è necessario che il produttore del materiale sia persona diversa dal minore raffigurato, indipendentemente dal fine (di lucro o meno), poiché nel diverso caso dell'autoproduzione difetterebbe l'elemento costitutivo dell'utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo. In pratica, è irrilevante che il minore stesso possa avere prestato consenso o meno all'altrui produzione del materiale o realizzazione degli spettacoli pornografici. Conclusione che non ha trovato unanime condivisione in dottrina.

Recentemente, è maturata nella giurisprudenza di legittimità la consapevolezza che la normativa sovranazionale e nazionale impongano di prescindere dal pericolo della diffusione del materiale pedopornografico, perché le condotte della produzione, detenzione, divulgazione, cessione sono tutte autonomamente distinte e tutte di danno, sebbene ispirate da una generale idea di pericolo, forse più astratto che concreto.


Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 51815/2018 hanno chiarito che "ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p., con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, l'accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale".


Alla luce di tali conclusioni, la Corte di Cassazione (cfr. Cass., sent. 5520/2020), ha recentemente ribadito il principio di diritto della necessaria alterità tra l'agente autore di una delle varie condotte del primo comma e il minore, con la precisazione però che, nell'ultima condotta della seconda ipotesi dello stesso primo comma, ben è possibile che l'agente tragga altrimenti profitto dagli spettacoli pornografici autoprodotti dal minore, mentre non è possibile spingere oltre tale interpretazione ritenendo che tutta la norma sia informata alla nozione di materiale pornografico del primo comma inteso nella sua interezza.


Ai fini dell'applicazione dell'art. 600-ter c.p., precisa la Corte, mentre in alcune limitate ipotesi è richiesta la eteroproduzione del materiale pedopornografico, in altre no. E non vi è nessun ragionevole motivo per escludere la tutela di tutte quelle condotte, specificamente descritte dal legislatore, che ledano la dignità del minore e ne impediscano il suo armonioso sviluppo morale.


Ne consegue che il secondo, terzo e quarto comma, nel riferirsi al materiale pornografico di cui al primo comma, non richiamano l'intera condotta delittuosa del primo comma, ma si riferiscono all'oggetto materiale del reato, evocando l'elemento sul quale incide la condotta criminosa e che forma la materia su cui cade l'attività fisica del reo: il materiale pedopornografico prodotto e non il reato di produzione del materiale pedopornografico.


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