- Cos'è il casellario giudiziale
- Ufficio del casellario
- Certificato del casellario giudiziale
- Certificato carichi pendenti
- Certificato del casellario europeo
Cos'è il casellario giudiziale
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Per casellario giudiziale si intende lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto.
La disciplina in materia di casellario giudiziale e casellario giudiziale europeo è racchiusa all'interno dell'apposito Testo Unico di cui al d.P.R. n. 313/2002, oggetto di un intervento di riforma nel 2018 (v. Casellario giudiziale: le novità della riforma).
Il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato (art. 24 T.U.) contiene i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa, ad eccezione di quelli per i quali il T.U. non prevede la menzionabilità.
Ufficio del casellario
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L'ufficio del Casellario centrale, presso il ministero della Giustizia, assicura attraverso il Sistema Informativo del Casellario (SIC), il servizio di iscrizione dei provvedimenti nella banca dati, a cura degli uffici giudiziari, o mediante interconnessione telematica con i sistemi informativi che la alimentano, nonché il servizio di certificazione, ovvero il rilascio di certificati all'autorità giudiziaria, al difensore (a ciò autorizzato dall'autorità giudiziaria procedente), alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi ed agli interessati.
Il Sistema Informativo del Casellario eroga i seguenti prodotti:
- Certificati del casellario giudiziale;
- Certificato del casellario giudiziale europeo;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- Visura del casellario giudiziale;
- Visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative.
Il certificato nazionale dei carichi pendenti non è ancora disponibile, in attesa dell'interconnessione tra il SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) e il SIC.
Certificato del casellario giudiziale
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L'ufficio locale del casellario giudiziale si occupa di rilasciare all'interessato il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.), il quale contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa.
Il decreto legislativo n. 122/2018, in un'ottica semplificativa, ha abrogato la distinzione delle precedenti tre tipologie di certificato (generale, penale e civile), mantenendo un unico certificato, disciplinato dall'art. 24 T.U., che riassume gli ex certificati penale e civile.
Pertanto, a partire dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, non saranno più rilasciati: il certificato penale e il certificato civile. Inoltre, il certificato riguardante un cittadino italiano conterrà anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
Come si richiede il certificato casellario giudiziale
La richiesta va presentata dall'interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l'apposito modello. La richiesta potrà essere presentata personalmente o anche per posta, ma in quest'ultimo caso l'interessato dovrà allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Il certificato avrà una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno. I certificati del casellario giudiziale, anche richiesti dal datore di lavoro, i certificati dei carichi pendenti e le visure del casellario giudiziale possono essere anche prenotati online e poi ritirati allo sportello dell'ufficio locale del casellario selezionato.
Si rammenta che, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011 n. 183), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi: il privato deve produrre infatti la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R. cit.
Casi particolari
Per i minorenni, la domanda andrà presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni. Per gli interdetti, invece, la domanda andrà presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, potrà inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere.
I cittadini italiani che si trovino in altro Stato membro dell'UE dovranno rivolgere la richiesta del certificato del casellario giudiziale, attraverso il competente servizio locale, all'autorità centrale di quello Stato. Il certificato verrà rilasciato attraverso l'interconnessione con la banca dati del casellario giudiziale italiano (c.d. Sistema ECRIS).
Quanto costa
Ciascun certificato richiesto comporta il pagamento di € 3,87 per diritti di certificato e di € 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato. Qualora si richieda il rilascio del certificato nella stessa giornata dovranno aggiungersi € 3,87 per diritti di urgenza.
Il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83);
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73);
- per essere esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002);
- per essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).
Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B. Qualora si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto.
Certificato richiesto a fini elettorali
A seguito all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (art. 1 comma 14), in merito all'imposta di bollo ed ai diritti da esigere in relazione al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato a fini elettorali, l'imposta di bollo e ogni altra spesa per il suo rilascio sono ridotte della metà purché vi sia contestuale dichiarazione da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, che la richiesta di certificazione è finalizzata, in occasione della propria candidatura elettorale, a rendere pubblici, sul sito internet del partito o movimento politico, i dati riportati sul certificato stesso.
Certificato carichi pendenti
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Il certificato dei carichi pendenti contiene tutti i procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelli per i quali il T.U. non prevede la menzionabilità, e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
In attesa dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato viene rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell'interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia ("DDA"), di cui ha ricevuto comunicazione. Non sussistono comunque divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.
Lo stesso avviene per il certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che contiene tutti i procedimenti penali in corso a carico di un determinato ente (salvi quelli per i quali e prevista la non menzionabilità) e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
Vai alla guida Il certificato dei carichi pendenti
Certificato del casellario europeo
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L'ufficio del casellario locale, a richiesta del cittadino italiano, rilascia il certificato del casellario europeo (art. 25-ter comma 1 t.u.), recante anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale italiano; a richiesta del cittadino di altro Stato membro o di Paese extraeuropeo, rilascia l'informazione con valore legale sui precedenti penali europei (cfr. relativa Scheda pratica).
Il Casellario centrale italiano fa parte della rete europea dei Casellari giudiziali, per lo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie ed amministrative dei Paesi europei, denominata sistema ECRIS (European Criminal Records Information System), attraverso la quale è possibile il rilascio del certificato del casellario giudiziale europeo e dell'informazione con valore legale sui precedenti penali.
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