di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 4899/2020 (sotto allegata) la Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile perché teso a richiedere una rivalutazione dei fatti del merito, precisa che i giudici di primo e secondo grado hanno correttamente disposto l'addebito a suo carico per infedeltà, perché per comune esperienza, una relazione extraconiugale può essere dimostrata da foto che ritraggono il coniuge in atteggiamenti intimi con un'altra donna. Per quanto riguarda poi le contestazioni del ricorrente relative all'obbligo di dover contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, gli Ermellini ritengono anche questa valutazione dei giudici di primo e secondo grado corretta. La retribuzione percepita dalla figlia infatti non è tale da consentire alla ragazza, seppur maggiorenne, di essere completamente autosufficiente.
- Addebito e contributo al mantenimento per la figlia
- Ingiusto l'addebito fondato su alcune foto?
- Per l'addebito della separazione bastano le foto con un'altra
Addebito e contributo al mantenimento per la figlia
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La Corte d'Appello conferma la sentenza del giudice di primo grado che ha disposto la separazione con addebito a carico del marito e l'obbligo da parte dell'uomo di versare 200 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne.
Ingiusto l'addebito fondato su alcune foto?
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L'ex marito ricorre in Cassazione lamentandosi del fatto che entrambi i giudici di merito hanno fondato la decisione dell'addebito solo sulla base di alcune foto che lo ritraggono in "atteggiamenti intimi con una donna" con la quale in realtà esiste solo un rapporto di amicizia. Per quanto riguarda invece l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia il ricorrente fa presente che la ragazza in realtà ha già raggiunto i suoi obiettivi lavorativi e che gode di un reddito adeguato.
Per l'addebito della separazione bastano le foto con un'altra
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La Cassazione con l'ordinanza n. 4899/2020 dichiara il ricorso inammissibile perché il ricorrente denuncia una errata valutazione dei fatti, che non è sindacabile in sede di legittimità.
In ogni caso, per quanto riguarda l'addebito della separazione confermata dalla Corte d'Appello sulla base di alcune foto che ritraggono l'uomo in atteggiamenti intimi con un'altra donna, gli Ermellini osservano che dette produzioni fotografiche sono state valutate correttamente dal giudice di prime cure, a dimostrazione della violazione del dovere di fedeltà coniugale. La comune esperienza infatti induce a presumere da dette foto l'esistenza di una relazione extraconiugale.
Per quanto riguarda invece l'aspetto del mantenimento della figlia, la Cassazione chiarisce che esso è dovuto nella misura stabilita, perché contrariamente alle affermazioni del padre, il reddito percepito dalla ragazza è in realtà molto modesto. Da qui l'obbligo contributivo fissato a carico del padre, poiché la retribuzione percepita dalla figlia non le consente di conseguire quella autosufficienza economica in grado di far cessare l'aiuto da parte del genitore.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 4899/2020• Foto: 123rf.com