Come funziona e a chi spetta il Bonus Irpef, noto come Bonus Renzi, che consente di beneficiare di un contributo mensile fino a 80 euro in busta paga

di Lucia Izzo - Il Bonus fiscale 80 euro, noto come Bonus Irpef o Bonus Renzi, è un'agevolazione per la riduzione del cuneo fiscale. La misura, introdotta con il decreto-legge 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ad opera del Governo Renzi è divenuta strutturale con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-13 e 15, legge 190/2014).

Tuttavia, a seguito dei recenti interventi recanti misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, il Bonus Renzi potrebbe essere presto sostituito da una nuova disciplina a partire da luglio 2020.

Come funziona il Bonus Renzi

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Il bonus Renzi consiste nel riconoscimento agli aventi diritto di un credito IRPEF, pari a un contributo mensile che può arrivare fino a 80 euro, per un massimo di 960 euro annuali, che non concorre alla formazione del reddito.

Bonus Renzi: i beneficiari

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Il bonus è stato riconosciuto ai titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49, commi 1-2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) nel settore pubblico e privato, oppure redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1 del TUIR, appartenenti a determinate categorie.


Tali redditi assimilati sono rappresentati da:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;

- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;

- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- remunerazioni dei sacerdoti;

- prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 comunque erogate;

- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Ai fini del riconoscimento del diritto al credito, i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti in base all'articolo 13, comma 1 del TUIR.

Limiti di reddito

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A partire dal 1° gennaio 2018, per effetto della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) sono stati innalzati i limiti di reddito previsti per l'accesso al bonus.


Di conseguenza il diritto al credito IRPEF è stato riconosciuto in presenza di un reddito, considerato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 26.600 euro.

Esclusioni

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Stante i limiti reddituali indicati, dalla concessione del credito sono esclusi i cosiddetti "incapienti", ossia i soggetti con un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito in quanto rientrano nella cosiddetta "no tax area" che non comporta il pagamento dell'Irpef.


Inoltre, per espressa previsione normativa, l'agevolazione non spetta:

- ai titolari di redditi professionali (titolari di partita IVA in forma autonoma o d'impresa);

- ai titolari di redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi.

Riconoscimento automatico del credito

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Il Bonus Renzi spetta direttamente in busta paga mensilmente. La normativa, infatti, prevede che il credito eventualmente spettante sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari ove ne sussistano i requisiti (tipo di reddito, sussistenza di IRPEF a debito in seguito alle detrazioni da lavoro dipendente, limiti di reddito).

Viceversa, i contribuenti privi dei requisiti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a comunicare al sostituto d'imposta di non avere i presupposti per ottenere il "bonus". Per i soggetti per cui l'INPS è sostituto d'imposta, la comunicazione della rinuncia al Bonus 80 euro va effettuata utilizzando il servizio online presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino.

Sono dunque i sostituti di imposta che determinano la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione effettuando le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo, in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e ai valori che il sostituto corrisponderà durante l'anno, nonché in base ai dati di cui entri in possesso, a esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi provenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 28 aprile 2014 n. 8/E).

Modalità di calcolo

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La circolare dell'Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014 n. 9/E ha chiarito le modalità di calcolo che il sostituto deve adottare per la concessione del credito. In base alle disposizioni introdotte dal decreto occorre calcolare il credito spettante al lavoratore su base annua e successivamente determinare l'importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

- verificare la "capienza" dell'imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro;

- calcolare l'importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;

- determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga.

Se il reddito complessivo è compreso tra 24.600 e 26.600 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000 euro. Secondo l'articolo 1, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'importo di 960 euro è rapportato a un numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente e/o assimilati riconosciuti nell'anno pari a 365. Il credito spettante sarà sempre proporzionale ai giorni di detrazione annuali riconosciuti.

Addio Bonus Renzi da luglio 2020

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La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha previsto l'istituzione di un "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.


A tale previsione ha fatto seguito l'approvazione del Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 con il quale sono state introdotte nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale che avranno, di fatto, l'effetto di mandare in soffitta il Bonus Renzi. Nel dettaglio, qualora le novità venissero confermate a seguito della conversione in legge, il Bonus Irpef manterrà efficacia sino al 30 giugno 2020.

Per approfondimenti Taglio del cuneo fiscale: da luglio più soldi in busta paga

Dal 1° luglio 2020, invece, chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi potrà beneficiare di un bonus mensile di 100 euro in busta paga. Anche coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro potranno beneficiare per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga.


Invece, per i redditi a partire da 28.000 euro si introduce una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l'importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.


Foto: 123rf.com
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