La bocciatura della Consulta. E' incostituzionale l'applicazione retroattiva della Spazzacorrotti, rende più gravosi i presupposti per accedere alle misure alternative

di Annamaria Villafrate - La Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/2020 (sotto allegata) ha risolto una questione piuttosto spinosa legata all'applicazione della Spazzacorrotti. Diversi giudici remittenti hanno messo in evidenza come la legge n. 3/2019 non contenga una norma transitoria che impedisca di applicare la nuova disciplina a coloro che hanno commesso il reato prima della sua entrata in vigore. La Consulta nella sentenza prende atto del fatto che quando intervengono modifiche peggiorative della disciplina relativa alle misure alternative alla detenzione esse vengono applicate retroattivamente. Questa pratica però non è costituzionalmente legittima, se si prendono in esame le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale e il divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione dopo la sentenza di condanna. In questo modo infatti si trasforma la natura della pena, si incide diversamente sulla libertà personale e si viola il principio costituzionale in base al quale non si può essere puniti se non in forza di una legge entrata in vigore prima di avere commesso il fatto.

La legge Spazzacorrotti

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Ricordiamo brevemente che la "Spazzacorrotti", dal 31 gennaio 2019 ha inserito i reati contro la P.A, come ad esempio la concussione

, il peculato e la corruzione, all'interno dell'elenco dei delitti gravissimi per i quali l'applicazione dei benefici penitenziari e delle misure alternative al carcere, come la detenzione presso il proprio domicilio, è subordinata alla collaborazione dei responsabili con la giustizia.

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Per i giudici remittenti la Spazzacorrotti è incostituzionale

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Contro la Spazzacorrotti vengono presentate undici ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale per sollevare la medesima questione di incostituzionalità. Esse contestano in particolare la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Secondo i rimettenti, la disposizione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che le modifiche da questa apportate all'art. 4-bis, co. 1 della n. 354/ 1975 sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, sono applicabili solo ai condannati per i fatti commessi da questi ultimi dopo l'entrata in vigore della legge n. 3/2019.

Questa previsione rende la norma incompatibile:

  • con l'articolo 25, comma 2 e con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 7 della CEDU, sotto il profilo del principio di legalità e non retroattività della pena, perché il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche normative che aggravano la pena prevista per il reato comprende anche quelle che restringono presupposti e condizioni di accesso a benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione;
  • con l'articolo 24 della Costituzione relativamente al diritto di difesa, perché la modifica provocata dalla norma censurata vanifica le strategie processuali degli imputati condannati che scegliendo un rito alternativo hanno la possibilità di confidare in una diminuzione di pena sufficiente per beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena;
  • con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione, che sanciscono i principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena, su cui incidono le preclusioni all'accesso a benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione;
  • con l'articolo 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma ha creato tra condannati e autori per e degli stessi delitti prima e dopo l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 6, lettera b) della legge n. 3 del 2019.

Consulta: applicazione retroattiva Spazzacorrotti viola principio di legalità

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La Consulta ricorda brevemente che, per effetto dell'inserimento dei delitti contro la PA nell'elenco di quelli gravissimi, "tali delitti sono oggi soggetti, anzitutto, al medesimo regime "ostativo" rispetto alla concessione dei permessi premio, del lavoro all'esterno e delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, che vige per i delitti cosiddetti "di prima fascia" elencati nell'art. 4-bis, comma 1, ordin. Penit. Ciò significa che i benefici e le misure alternative in questione possono ora essere concessi ai condannati per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la giustizia."

La questione ruota attorno al fatto che la disposizione censurata, ovvero l'art. 1, comma 6 delle legge n. 3/2019, nulla dispone per quanto riguarda la sua efficacia nel tempo. Ed è proprio questa la ragione per la quale deve essere dichiarata incostituzionale.

La Consulta, dopo un'approfondita analisi dei principi normativi e giurisprudenziali giunge alla conclusione che è necessario stabilire se e in che misura le conseguenze deteriori introdotte con la Spazzacorrotti possono essere legittimamente applicate a chi è stato condannato per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione oggetto del presente giudizio.

Queste le conclusioni, ossia che l'articolo 1 comma 6 della legge n. 3/2019 deve essere dichiarato costituzionale illegittimo, per violazione con l'art. 25, comma 2 Costituzione, interpretato nel senso che le modifiche introdotte all'art. 4-bis, co. 1, della legge n. 354/1975, si applicano anche ai condannati che hanno commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/2019, in riferimento alle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354/1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 c.p, della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena prevista dall'art. 656, co. 9, lettera a) c.p.p.

Così come l'art. 1 della legge 3/2019 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, co. 3 , Cost. "nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati per uno dei reati ivi elencati che, prima dell'entrata in vigore della legge medesima, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio stesso."

Questo perché, se di norma è legittimo che le modalità in cui deve essere eseguita una pena devono essere disciplinate dalla legge in vigore al momento dell'esecuzione, questa regola non vale se la normativa sopravvenuta provoca una trasformazione della natura della pena e della sua capacità di incidere concretamente sulla libertà del condannato.

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Scarica pdf sentenza Corte Costituzionale n. 32/2020

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