di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, che si pronuncia con la sentenza n. 7887/2020 (sotto allegata), devono essere accolti il primo e il terzo motivo del ricorso con cui l'imputata contesta l'omessa motivazione rafforzata della decisione della Corte d'Appello che l'ha condannata per il reato di molestia e disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. Gli Ermellini rilevano inoltre la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui nega a carico della stessa il reato di violenza privata, ma poi la condanna al risarcimento per questa condotta. La sentenza d'appello quindi va annullata e rinviata al giudice competente.
- Atti persecutori: il giudice di primo grado assolve l'imputata
- Per la Corte d'Appello l'imputata è colpevole di molestia e disturbo
- Omessa motivazione rafforzata
- Condanna da motivare meglio, non sussiste la violenza privata
Atti persecutori: il giudice di primo grado assolve l'imputata
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Il primo grado di giudizio si conclude con l'assoluzione dell'imputata per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p e violenza privata. La donna è stata accusata di aver messo in atto veri e propri pedinamenti ai danni dell'ex marito e della nuova compagna, per la difficoltà di accettare la nuova relazione, per il rapporto conflittuale con l'ex coniuge e per i problemi relazionali della stessa con la figlia minore. Il Tribunale tuttavia si pronuncia per l'assoluzione perché rileva la tardività delle querele relative ai messaggi ingiuriosi inviati dall'imputata, ritiene che non vi siano prove sui pedinamenti e sostiene che l'utilizzo una tantum di un cannocchiale per osservare fuori dalla propria casa non può essere automaticamente ricollegato alla volontà di controllare l'abitazione dell'ex marito e della sua nuova compagna.
Il fatto poi che la scuola frequentata dal figlio della nuova convivente dell'ex si trovi vicino all'abitazione dell'imputata non prova in automatico il pedinamento ai danni del minore. Il Tribunale inoltre non rileva alcun intento persecutorio nei messaggi della donna relativi alla gestione della figlia, così come ritiene che non costituisca condotta persecutoria il tentativo dell'imputata di accedere al profilo Facebook della nuova compagna, stante la possibilità di quest'ultima di rifiutare l'amicizia.
Il giudice di primo grado rileva inoltre che il traffico telefonico era reciproco, che il trasferimento della coppia non è imputabile alle condotte dell'imputata e che non è credibile che le parti civili, entrambi professionisti di una certa caratura intellettiva, siano fossero spaventati a in preda all'ansia a causa del comportamento della donna. Lo dimostra il fatto che la nuova coppia, nel recarsi a prendere la figlia dell'uomo, accedeva fino all'uscio dell'abitazione della ex moglie. Parimenti priva di fondamento l'accusa di violenza privata relativa a una contesa per la bambina, visto che la stessa poi è rimasta con il padre.
Per la Corte d'Appello l'imputata è colpevole di molestia e disturbo
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La Corte d'Appello, invece, accogliendo in parte l'appello delle parti civili, riforma la sentenza di primo grado e condanna l'imputata a risarcire i danni cagionati alle parti civili e a pagare le spese dei due gradi di giudizio. Per la Corte la condotta dell'imputata, anche se non ha cagionato lo stato d'ansia previsto dalla norma di atti persecutori, ha configurato il reato di molestia o disturbo alle persone penalmente rilevante ai sensi dell'art. 660 c.p., che si è tradotto in condotte invadenti e arroganti nei confronti delle parti civili.
Condotte tanto più sgradevoli perché frutto di quel biasimevole motivo previsto dall'art 660 c.p. Stesse conclusioni del giudice di primo grado invece per quanto riguarda l'esclusione del reato di violenza privata legata alla figlia, visto che il padre non ha subito la condotta della ex moglie.
Omessa motivazione rafforzata
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L'imputata ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi di doglianza. Con il primo lamenta la violazione della motivazione rafforzata da parte della Corte d'Appello, prevista quando viene ribaltato l'esito di primo grado. La Corte ha infatti deciso valutando superficialmente gli atti di causa. Con il secondo rileva la maturazione della prescrizione del reato che la Corte d'Appello non ha preso minimamente in considerazione. Con il terzo lamenta l'accoglimento ai fini civili delle conseguenze derivanti dal delitto di violenza privata, che però ha ritenuto insussistente nella motivazione.
Condanna da motivare meglio, non sussiste la violenza privata
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La Cassazione, con sentenza n. 7887/2020 accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso e rigetta il secondo perché infondato, rinviando al giudice civile competente per valore in appello.
Per gli Ermellini il primo motivo del ricorso è fondato perché in effetti la Corte d'Appello non ha adempiuto all'obbligo motivazionale rafforzato previsto quando si discosta dalle conclusioni del giudizio di primo grado. La stessa infatti si è limitata ad evidenziare il carattere molesto e invadente delle condotte ritenendole dettate da biasimevole motivo, senza però confrontarsi con le conclusioni del giudice di primo grado sulla questione degli sms, anche se li ha considerati espressione dell'atteggiamento ingiurioso della donna.
Infondato il motivo sulla prescrizione del reato, basata sul canone ermeneutico della contestazione aperta, perché nel caso di specie vi sono dei fatti del 2013 che spostano il decorso del termine prescrizionale sino al mese corrispondente del 2018.
Fondato il terzo motivo perché in effetti la Corte non ha specificato nella sentenza che l'accoglimento dell'impugnazione delle parti civili è limitata solo alle condotte ascritte nel capo a) all'imputata, che invece è stata assolta per la violenza privata, a cui non è quindi ricollegabile la condanna risarcitoria.
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Scarica pdf Cassazione n. 7887/2020