Affidabilità armi
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Cioè: è vero che l'ordinamento vede con sfavore il diffondersi delle armi e il loro possesso, ritenendo a priori che queste possono elevare il livello di rischio potenziale nascente dalla loro semplice detenzione.
Altrettanto vero è, però, che non tutti i fatti astrattamente idonei a far sorgere sospetti sull'affidabilità della persona possono essere catalogati in modo uguale ed acritico.
Revoca autorizzazioni
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In altri termini: la revoca delle autorizzazioni di polizia deve passare necessariamente per una reale istruttoria, per arrivare a capire se quella persona è veramente inaffidabile o è rimasta perfettamente affidabile come lo è sempre stata nel passato, in occasione di precedenti e regolari rinnovi.
Se questa istruttoria manca, il provvedimento amministrativo definitivo sarà per forza di cosa impugnabile davanti il Tar.
Assenza di adeguata istruttoria
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Quello dell'istruttoria è un argomento centrale.
Tanti sono i giudici che si sono espressi sul punto: da ultimo, il Tar per l'Emilia Romagna con la sentenza n. 47/2020 pubblicata il 20.01.2020.
Un caso dove vi erano state reciproche querele per una lite di vicinato, con parole grosse e minacce in apparenza serie.
Tutto però finito lì, senza specifiche conseguenze: probabilmente uno di quei casi dove l'effetto iniziale potenzialmente lesivo delle invettive reciproche si esaurisce e si estingue nel momento esatto in cui cessa l'azione.
Ebbene, in un caso del genere giustamente i Magistrati hanno notato l'assenza di un'adeguata istruttoria, potendo scorgere nei provvedimenti adottati la chiara mancanza di opportuni approfondimenti sul contenuto delle querele.
Il Ministero non può nascondersi dietro le querele: troppo facile dire che c'è una denuncia e, per conseguenza, addio licenza.
Conclusione: tanto il provvedimento di divieto detenzione armi del Prefetto quanto la revoca questorile della licenza di porto di fucile ad uso caccia sono stati annullati dal Tar.
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