di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 8421/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso avanzato da un soggetto condannato per il reato di furto in abitazione in concorso aggravato di due portoni condominiali. Non regge la tesi difensiva che esclude i portoni condominiali dalla nozione di pertinenze della privata dimora, tutelate dall'art 624-bis c.p. che contempla il reato di furto. I portoni infatti sono pertinenze in un senso più ampio rispetto alla nozione civilistica e svolgono una funzione strumentale all'edificio, senza che rilevi che si trovino sulla pubblica via.
- Furto in concorso aggravato di due portoni condominiali
- I portoni rientrano nella nozione di privata dimora?
- Portoni condominiali: pertinenze tutelate dall'art. 624 c.p.
Furto in concorso aggravato di due portoni condominiali
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La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado, che condanna l'imputato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione e 312 euro di multa per aver sottratto, in concorso con un altro soggetto, due portoni d'ingresso di edifici condominiali. All'imputato
è stato quindi contestato il reato di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis c.p., in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p e aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p che al n. 2 considera aggravante il ricorso alla violenza o a qualsiasi mezzo fraudolento mentre il n. 7 l'aver commesso il fatto su cose "esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza."I portoni rientrano nella nozione di privata dimora?
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L'imputato ricorre in Cassazione contestando la sentenza
di condanna. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di furto in abitazione. A suo dire è errata la qualificazione giuridica del fatto relativamente alla nozione di provata dimora. Il portone d'ingresso del condominio, infatti, trovandosi su una pubblica via, è privo del carattere della riservatezza richiesta dalla norma incriminatrice.Portoni condominiali: pertinenze tutelate dall'art. 624 c.p.
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La Cassazione con la sentenza n. 8421/2020 dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. L'art 624 bis c.p., che punisce il reato di furto in abitazione è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i beni sottratti da edifici destinati in tutto o in parte a dimora privata, concetto che comprende i luoghi in cui si svolge abitualmente la vita privata, non aperti al pubblico né accessibili da parte di terzi, senza il consenso del titolare, compresi gli spazi destinati allo svolgimento di attività lavorativa e professionale. Tale nozione si estende anche ai beni sottratti dalle pertinenze della dimora privata o nelle pertinenze della stessa.
Ora, i portoni asportati si trovavano proprio nell'ingresso degli androni del condominio, per proteggere le dimore private dell'edificio e degli spazi comuni del condominio e in ogni caso in un luogo appartenente alle private dimore dei condomini, per cui rientrano senza dubbio nell'ambito della tutela prevista dalla norma.
Quando l'art. 624 bis c.p. fa riferimento ai beni che si trovano "nelle pertinenze" delle privata dimora, non include solo le pertinenze civilistiche intese ai sensi dell'art. 817 c.c., ma anche i beni che presentano un rapporto di strumentalità o di servizio con l'abitazione, recando alla stessa un'utilità. La nozione di pertinenza in senso penalistico non richiede inoltre l'uso esclusivo del bene da parte del proprietario, occorre piuttosto fare riferimento alla nozione di appartenenza previsto dall'art. 614 bis c.p. per cui si tratta più di una relazione di strumentalità, anche non continuativa ed esclusiva del bene alle esigenze di vita di chi ne ha la proprietà. La giurisprudenza ha infatti incluso nel concetto di pertinenza privata l'androne dell'edificio condominiale e gli spazi comuni, compresi i parcheggi di cui tutti possono disporre.
Nel caso di specie quindi deve concludersi che i portoni sottratti, posti nell'ingresso degli edifici condominiali, assieme all'androne, assolvevano una funzione "strumentale e complementare alle abitazioni degli stabili condominiali". Il fatto che gli stessi delimitassero la pubblica via non esclude la funzione strumentale svolta dagli stessi, anche perché per asportarli era necessario entrare negli androni.
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