Per il Tar, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) ha natura interdittiva atipica, connessa ad una situazione di pericolosità espressa in occasione di manifestazioni sportive
Avv. Francesco Pandolfi - Parlare di daspo equivale a parlare di una misura precauzionale di polizia.

Daspo

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Non siamo quindi nel campo delle misure repressive, bensì in quello preventivo: qui il fine è evitare alla persona interessata la commissione di un reato, di un fatto illecito o che tenga comportamenti lesivi di specifici interessi.

In particolare, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ha una sua peculiare natura, correlata ad una situazione di pericolosità nascente appunto dall'evento sportivo.

Divieto di accesso a stadi

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La Sezione 1-ter del Tar Lazio si è occupata della particolare questione, con la sentenza n. 4086 del 27.03.2019.

La pronuncia ha annullato un provvedimento del Questore nella parte in cui aveva vietato all'interessato di accedere a stadi ed eventi sportivi ove si fossero disputati incontri di calcio a qualsiasi livello.

Divieto esteso, tra l'altro, anche agli incontri disputati all'estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale italiana di calcio.

Daspo: misura di prevenzione non repressiva

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Da premettere che il Tar Lazio ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente ed ha, quindi, annullato il divieto irrogato dal Questore.

Vediamo perché.

La ragione è semplice: la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il cd. daspo sia una misura di prevenzione e precauzione di polizia.

Essa non è una misura repressiva.

Le misure di prevenzione possono essere applicate solo se la legge fissa in maniera chiara le condizioni per garantirne la prevedibilità e per limitare l'eccessiva discrezionalità nell'attuazione (CEDU Sez. Grande Chambre n. 43395 del 23.02.2017).

Ebbene, nel caso oggetto di causa è stato chiarito che il divieto è comminabile ricorrendo determinate ipotesi di reato (art. 6 l. n. 401/89), a patto che tali ipotesi presentino comunque un collegamento con un evento o una manifestazione sportiva, il cui pacifico ed ordinato svolgimento la misura preventiva è diretta ad assicurare.

La persona interessata aveva, invece, preso parte ad una manifestazione di protesta non autorizzata in prossimità del Senato della Repubblica: era stato ripreso mentre con il volto coperto da un casco brandiva un'asta e colpiva ripetutamente gli operatori di Polizia, posizionati a protezione delle strade.

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