di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con ordinanza n. 5161/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso del contribuente, il cui appello è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale perché privo di specificità. Gli Ermellini chiariscono che il ricorso tributario in appello non è privo di specificità anche se è formulato in modo sintetico, riproduce in sostanza le doglianze dell'atto di primo grado e non menziona esattamente le norme che si ritengono violate. Un ricorso può dirsi specifico se consente al giudice dell'impugnazione di comprendere le ragioni per cui si contesta il provvedimento di primo grado e se gli elementi di specificità sono desumibili dall'atto nel suo complesso.
- Appello respinto per mancanza di specificità
- Il contribuente contesta l'assenza di specificità del suo ricorso
- La specificità dell'appello può risultare dall'intero atto
- Quando il ricorso è considerato specifico
Appello respinto per mancanza di specificità
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L'Agenzia delle Entrate ridetermina il reddito di un gioielliere. A questo atto segue un contenzioso avviato dal contribuente, che si rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale, che però si limita a ridurre le pretese dell'Agenzia. Il contribuente insoddisfatto ricorre in appello di fronte alla Commissione Tributaria Regionale, che però dichiara l'atto infondato e inammissibile.
Il contribuente contesta l'assenza di specificità del suo ricorso
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Il contribuente decide quindi di ricorrere in Cassazione denunciando in particolare, con il primo motivo del ricorso, l'errore della Commissione Regionale nell'aver ritenuto inammissibile il suo appello per difetto di specificità. L'Agenzia non si costituisce in giudizio. Il contribuente invece, avvisato dell'adunanza camerale, deposita memoria.
La specificità dell'appello può risultare dall'intero atto
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La Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 5161/2020 cassa la sentenza, rinviandola alla C.T.R in diversa composizione, per decidere sul merito. Gli Ermellini accolgono infatti il motivo sulla specificità dei motivi, dichiarando assorbiti gli altri due.
Sul punto la Corte chiarisce che "nell'atto di appello deve affiancarsi a una parte volitiva una parte argomentativa, che confuti o contrasti con le ragioni addotte dal primo giudice." L'ampiezza della specificità delle doglianze dipende quindi dalla motivazione della sentenza che si intende impugnare. Il principio da seguire in ogni caso è che "la parte appellante deve porre il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza quel è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili."
L'importante quindi è che il ricorso consenta d'individuare le ragioni dell'appello e le parti impugnate del provvedimento, per consentire anche alla controparte di svolgere la propria attività difensiva. Non è necessario indicare le norme di diritto che si ritengono violate né una rigorosa e formale spiegazione delle ragioni che sostengono l'impugnazione.
Tali principi sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità in materia di contenzioso tributario, la quale sostiene che il ricorso non può essere dichiarato inammissibile per non specificità dei motivi se è ben formulato, seppur sinteticamente, e contiene una motivazione interpretabile in modo inequivocabile. Gli elementi di specificità infatti si possono anche ricavare dall'atto nel suo complesso, ossia premessa, conclusioni e parte espositiva.
Quando il ricorso è considerato specifico
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Nel processo tributario infatti il ricorso è considerato specifico se le "argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza, contestino il fondamento logico-giuridico di quest'ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall'atto d'impugnazione nel suo complesso, con l'unico concreto limite dell'atto di appello che riproduca le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa del giudice di primo grado, senza neppure il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata."
Erra quindi la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere che "i motivi addotti a sostegno della pretesa nel giudizio di primo grado non possono coincidere con quelli dell'appello". Ai fini della specificità dei motivi non rileva neppure la ripresa delle argomentazioni dei motivi già esposti nel primo grado di giudizio. L'art. 342 c.p.c e l'art. 53 del dlgs. 546/92 richiedono infatti "la identificazione dei passaggi della sentenza appellata oggetto di critica, delle argomentazioni volte a spigare gli errori del provvedimento impugnato e delle ragioni e degli elementi per una diversa ricostruzione." Che poi questo si traduca nel riprendere l'esposizione del primo atto difensivo, non rileva, l'importante è che sia in grado di criticare in modo costruttivo la sentenza impugnata."
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 5161/2020• Foto: 123rf.com