di Annamaria Villafrate - Per la Cassazione non regge la versione dei fatti così narrata dall'imputato, secondo il quale solo parte civile, per problemi d'insonnia e di insofferenza ai rumori, mal sopportava l'alto volume della radio. Gli Ermellini, nella sentenza n. 8966/2020 (sotto allegata) ritengono coerente la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, il quale ha rilevato che lo stereo veniva acceso ad alto volume in modo reiterato, al fine di recare disturbo a una quantità indefinita di persone. Superflua ogni misurazione del rumore per stabilire l'eventuale superamento della soglia di attendibilità.
- Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Per l'imputato non regge l'accusa di disturbo di una sola vicina di casa
- Condannato chi ascolta la radio a palla per disturbare i vicini
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
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Il Tribunale condanna l'imputato a 200 euro di multa e al risarcimento del danno della parte civile per un importo di 2000 euro conseguente al reato previsto dall'art. 659 c.p.
L'imputato è stato accusato di aver disturbato le occupazioni e il riposo dei vicini, ascoltando la radio ad alto volume.
Accusa di disturbo di una sola vicina di casa
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L'imputato ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e facendo presente di essere stato condannato erroneamente alla multa e non all'ammenda, come previsto dall'art. 659 c.p.
Con il primo motivo si fa presente che la responsabilità penale è fondata solo sulle dichiarazioni della parte civile
, persona poco attendibile per il suo rapporto d'inimicizia con il reo e per la sua scarsa sopportazione ai rumori dovuta a problemi d'insonnia di cui soffre. In effetti solo la parte civile si è lamentata dei rumori molesti. Non attendibili anche le testimonianze della sorella di parte civile, di un suo vicino e del proprietario dell'appartamento della persona offesa.Mancano inoltre dati e misurazioni per determinare se i rumori prodotti superassero effettivamente la normale tollerabilità, visto che molti dei vicini dell'imputato non si sono mai lamentati di nulla. Con il secondo infine si lamenta la mancata esplicitazione dei criteri equitativi che hanno condotto il giudice a determinare il risarcimento.
Condannato chi ascolta la radio a palla per disturbare i vicini
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La Cassazione, con sentenza n. 8966/2020 rigetta il ricorso perché infondato. Il primo motivo è inammissibile perché non specifico e finalizzato a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Il Tribunale ha rilevato con coerenza che l'imputato teneva alto il volume della radio, per molestare i vicini, come confermato dalla parte civile, dalla sorella, dal padre e come accertato dal sovraintendente intervenuto sul posto. Non credibile invece la ricostruzione prospettata dall'imputato, il quale ha sostenuto di accendere la radio solo per il suo asilo, anche se è davvero poco probabile che il telecomando dell'impianto stereo fosse lasciato nella disponibilità di bambini e insegnanti, incuranti delle molestie prodotte.
Dalla ricostruzione emerge dunque una pluralità indefinita di soggetti danneggiati, perché il danno prodotto ai danni della parte civile va ben oltre l'intenzione dell'imputato. L'attendibilità della ricostruzione, la rumorosità conclamata dello stereo e la dolosità della condotta quindi rendono superflua qualsiasi misurazione.
Infondato anche il secondo motivo sulla quantificazione del danno. Il Tribunale infatti nel determinare la somma ha tenuto conto della non scarsa offensività del reato, stante le condotte dolose e reiterate.
La Cassazione conferma quindi la condanna al pagamento delle spese processuali e in accoglimento di quanto evidenziato dall'imputato converte la multa nell'ammenda di 200 euro.
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 8966/2020