- Il turbamento psichico del dipendente
- La sentenza della Cassazione
- I principi applicati alle dimissioni
Il turbamento psichico del dipendente
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In determinati contesti ambientali, caratterizzati da forte stress ed insoddisfazione, le eventuali dimissioni date dal lavoratore possono dunque essere nulle.
Il principio si trova cristallizzato nella giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenza n. 30126/2018).
Vediamone i tratti essenziali.
La sentenza della Cassazione
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Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, l'ex dipendente di un Comune chiede di accertare l'efficacia della revoca delle proprie dimissioni, oppure la declaratoria di invalidità o inefficacia delle stesse.
La Corte di Appello, nella fase antecedente, dice di no, dal momento che non rileva l'insussistenza dell'incapacità naturale della persona in questione all'atto delle dimissioni: l'interessato, pur oppresso da turbamenti, in quel momento non si era trovato in condizione di totale esclusione della capacità psichica e volitiva e, quindi, in condizioni di incapacità naturale.
Diversa opinione, invece, proviene dalla Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, ritiene che per stabilire l'eventuale presenza di incapacità di intendere e volere onde annullare un negozio (le dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà volitive ma è sufficiente un turbamento psichico che impedisce la formazione di una volontà cosciente, che a sua volta fa venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza circa l'importanza dell'atto che sta per compiere.
I principi applicati alle dimissioni
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In questo ambito l'applicazione dei predetti criteri deve essere rigorosa, proprio per la delicatezza degli interessi in gioco.
In pratica, occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto di lavoro (anche pensando al pregiudizio arrecato da questo tipo di dimissioni, specie in situazioni dove l'interessato non ha un'alternativa lavorativa ed ha famiglia da mantenere).
La rinunzia al posto di lavoro riguarda, infatti, un bene protetto dagli art. 4 e 36 Cost.
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