di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 1448/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso avanzato da un marito e padre a cui è stata addebitata la separazione e a carico del quale sono stati disposti gli obblighi di corrispondere l'assegno mensile per il mantenimento della moglie e delle figlie. Per gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'Appello ha valutato correttamente il materiale probatorio, che non può essere riesaminato in sede di legittimità e da cui è emerso che la fine della relazione è dipesa dalla decisione dell'uomo di trasferirsi nella casa della madre per accudirla.
- Addebito della separazione al marito
- La Corte d'Appello non ha valutato correttamente le prove
- Separazione addebitata al marito che si trasferisce per assistere la madre
Addebito della separazione al marito
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La Corte di Appello conferma la decisione con cui il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi D.P.A. ed C.A.G., addebitandola al marito e ha stabilito l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile in favore della moglie e delle due figlie.
La Corte d'Appello non ha valutato correttamente le prove
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Il soccombente ricorre in Cassazione sollevando cinque motivi di doglianza, illustrati anche con memoria successiva.
- Con il primo ritiene che la sentenza d'appello debba ritenersi nulla perché redatta aderendo in modo acritico alla sentenza di primo grado, senza valutare le ragioni dell'impugnazione in sede di gravame.
- Con il secondo lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c relativamente alla valutazione delle prove. Il giudice, a suo dire, non avrebbe valutato il materiale probatorio relativo all'incidenza nella vita matrimoniale dei disturbi psicologici della moglie (ipocondria, depressione e gelosia), della necessità dell'uomo di assistere la madre malata e dell'assenza di un nesso tra questa condotta e la separazione.
- Con il terzo lamenta la mancata valutazione di alcune prove relative al riconoscimento dell'assegno in favore della moglie.
- Con il quarto contesta il contributo disposto in favore delle figlie, visto che una delle due ha raggiunto l'indipendenza economica.
- Con il quinto infine deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese.
La moglie si oppone con contro-ricorso.
Separazione addebitata al marito che si trasferisce per assistere la madre
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La Cassazione con ordinanza n. 1448/2020 rigetta il ricorso ritenendo i motivi sollevati in parte infondati e in parte inammissibili.
Infondato il primo motivo perché la Corte non si è limitata ad aderire a quanto deciso dal Tribunale. Essa ha infatti argomentato in dettaglio le ragioni della propria decisione.
Con il secondo il ricorrente mira a ottenere una nuova valutazione delle prove, richiesta inammissibile in sede di legittimità.
In relazione alla spettanza dell'assegno mensile in favore della moglie la Corte d'Appello, nel riconoscere tale diritto, ha tenuto conto dell'indubbia disparità economica tra i coniugi, modulando l'importo di 100 euro considerato che alla donna è stata assegnato il godimento della casa familiare.
Il pagamento del canone di locazione da parte del ricorrente in favore della sorella, che quindi rende la sua situazione economica svantaggiosa non è decisivo perché non avrebbe condotto a un esito diverso della controversia. La mancata valutazione dei documenti probatori da cui risultano i pagamenti della pigione pertanto non integrano omesso esame di un fatto decisivo.
Per quanto riguarda il mantenimento delle figlie la Cassazione ritiene il motivo infondato e inammissibile perché nel caso di specie una figlia ha conseguito solo una borsa di studio di 800 euro mensili, importo temporaneo e modesto, che non consente di ritenere che la stessa abbia raggiunto una sua indipendenza economica.
Corretta infine la statuizione della Corte d'Appello sulle spese, in quanto il ricorrente è risultato soccombente sulle domande di addebito e assegno.
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