di Annamaria Villafrate - La frase "comunque non finisce qui" presa singolarmente non ha sempre un contenuto minaccioso, potendosi anche interpretare, come sostenuto dall'imputato, come l'avvertimento di future azioni giudiziarie, se tra le parti ci sono già delle controversie pendenti. A chiarire il concetto è la Cassazione, con la sentenza n. 9392/2020 (sotto allegata).
- Condanna per minaccia e lesioni personali
- Il ricorso: non c'è minaccia nella frase "Non finisce qui"
- "Non finisce qui" è minaccia se pronunciata dopo un'aggressione
Condanna per minaccia e lesioni personali
[Torna su]
Nella vicenda esaminata dalla Corte, il Tribunale in riforma parziale della sentenza del G.d.P. condannava l'imputato alla pena di 450 euro di multa per i reati in concorso formale di minaccia e lesioni.
L'imputato è stato accusato di aver rivolto frasi minacciose del tipo "comunque non finisce qui" nei confronti della persona offesa e di averlo afferrato per il collo cagionandogli abrasioni guaribili in 5-7 giorni.
Il ricorso: non c'è minaccia nella frase "Non finisce qui"
[Torna su]
L'imputato ricorre in Cassazione sollevando diversi motivi di doglianza. Con il quarto in particolare fa presente che l'espressione "non finisce qui" per il quale è stato condannato per il reato di minaccia, non integra l'elemento oggettivo di questo illecito penale.
L'espressione infatti non è in grado d'ingenerare timore nella persona a cui è diretta. Essa deve essere letta all'interno del contesto in cui è stata pronunciata, fatto di pendenze giudiziarie tra le parti. La frase quindi va interpretata nel senso di future azioni processuali.
"Non finisce qui" è minaccia se pronunciata dopo un'aggressione
[Torna su]
La Cassazione con la sentenza n. 9392/2020 rigetta il ricorso e anche il quarto motivo con cui l'imputato lamenta la mancata integrazione dell'elemento oggettivo del reato di minaccia.
Gli Ermellini sul punto chiariscono che, se è vero che la frase "comunque non finisce qui" non integra sempre il reato di cui all'art. 612 c.p. perché non contiene al suo interno una connotazione minacciosa, ben potendo alludere al proseguimento di azioni giudiziarie, questa considerazione non vale nel caso di specie.
La frase è stata proferita infatti dopo uno scontro fisico con la vittima, che ha riportato addirittura delle lesioni al collo.
Dai toni e dalla cornice in cui si sono verificati i fatti non si può non interpretare la minaccia come un'ulteriore condotta aggressiva rivolta nei confronti della vittima.
Leggi anche:
- Reato di minaccia: la prospettazione di un male ingiusto
Scarica pdf sentenza Cassazione n. 9392/2020• Foto: 123rf.com