Per la Cassazione, se l'ex moglie dopo il divorzio vede crescere il suo stipendio va bene ridurre l'assegno del padre per la figlia, ma con dei limiti

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con ordinanza n. 7230/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un papà a cui la Corte d'Appello ha già ridotto la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento della figlia avuta con la prima moglie, da 350 a 280 euro. Vero che, come affermato anche dalla precedente Cassazione n. 9533/2019, i provvedimenti che regolano i rapporti economici post separazione e post divorzio possono essere sempre modificati in presenza di variazioni reddituali, come avvenuto nel caso di specie, dopo che l'ex moglie è diventata insegnante di ruolo. Il fatto è che alla Corte d'Appello non si può muovere alcun rimprovero. La stessa, nel determinare il nuovo importo per il mantenimento della figlia e la sua decorrenza ha vagliato tutti gli aspetti ritenendo congrua la riduzione. Del resto, il giudice d'appello, nel rispetto del principio della disponibilità e della domanda è tenuto a considerare l'evoluzione economica delle parti che si verifica nelle more del giudizio.

Ridotto l'assegno di mantenimento per la figlia

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La Corte d'Appello riforma il decreto del Tribunale e riduce da 350 euro mensili a 280 l'importo mensile dovuto dal padre per la figlia minore.

Per il padre l'assegno per la figlia è ancora troppo alto

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Il padre obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento per la figlia minore ricorre in Cassazione lamentando con il primo, terzo e quarto motivo diverse violazioni da parte della Corte d'Appello. Il giudice di seconde cure non ha infatti tenuto conto della sproporzione esistente tra le situazioni economiche delle parti e di come lo stesso, con l'importo residuo del suo stipendio, tolta la somma per la figlia, non riesce a mantenere se stesso e la nuova famiglia.

Il ricorrente evidenzia inoltre come la ex moglie nel frattempo è diventata insegnante di ruolo e titolare di uno stipendio mensile di 1400 euro. La donna inoltre ha la disponibilità dell'appartamento coniugale in comproprietà, mentre il ricorrente è in attesa del secondo figlio dalla nuova compagna.

Con il secondo motivo lamenta poi la decisione del giudice di ridurre la misura dell'assegno a partire dalla data di pubblicazione della decisione e non da quella di presentazione della domanda.

Con il quinto denuncia invece la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e alla compensazione di quelle del secondo grado visto che il suo ricorso è risultato fondato. Con il sesto infine ritiene che la riduzione dell'assegno disposta dalla Corte d'Appello, non sia adeguatamente motivata, perché non sono indicati gli elementi posti alla base di questa decisione.

Cassazione: sì alla riduzione dell'assegno per la figlia ma non troppo

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La Cassazione, con ordinanza n.7230/2020 rigetta il ricorso perché infondato.

La Corte d'Appello, contrariamente a quanto sostenuto da ricorrente, ha già considerato tutti gli elementi del caso, come la situazione economica delle parti, l'incremento reddituale della ex moglie, la disponibilità da parte di quest'ultima dell'appartamento coniugale, la nuova famiglia del soggetto obbligato e il secondo figlio in arrivo dalla compagna. Per questo ha disposto la riduzione dell'assegno da 350 a 280 euro mensili.

La decisione inoltre deve essere confermata alla luce della sentenza n. 9533/2019 della Cassazione, la quale ha disposto la possibilità di modificare i provvedimenti tesi a regolare i rapporti economici tra i coniugi disposti in sede di separazione e divorzio se le condizioni delle parti cambiano e "di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio della disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatisi nelle more del giudizio."

Infondato anche il motivo di ricorso relativo alle spese del giudizio, stante le ragioni che hanno portato il giudice a porle in capo al ricorrente, la cui domanda è stata accolta solo in parte.

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Scarica pdf ordinanza Cass. n. 7230/2020

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