Quali sono le "libertà" del proprietario di un animale in vigenza dello stato di emergenza sanitaria. Le regole e i consigli pratici
Avv. Claudia Taccani - Cerchiamo di dare qualche consiglio pratico, tenendo conto che in questo periodo di emergenza sanitaria, la situazione è mutevole e, quindi, possono verificarsi cambiamenti frequenti-necessari per decisione dell'Autorità.

Coronavirus: gli spostamenti consentiti

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Per il momento, anche se l'intera Italia è "bloccata", i cittadini possono continuare a spostarsi per lavoro, salute o situazioni di necessità.

Ma il proprietario di un animale fin dove può "spostarsi" nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM del 8 e 9 marzo 2020, quest'ultimo "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e, nel contempo, del benessere animale?

Il decreto prevede che ci si possa spostare in presenza di "situazioni di necessità" da dettagliare agli agenti in caso di controllo.

La passeggiata col cane

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La necessità di provvedere alle esigenze fisiologiche dell'animale come, appunto, portare fuori il cane, ben può rientrare in uno stato di necessità, situazione confermata anche dalle indicazioni e dai chiarimenti divulgati in questo periodo per rispettare quanto dovuto.

Ovviamente, anche in questi casi, è necessario essere muniti dell'ormai famoso modulo di autocertificazione al fine di giustificare, in caso di controllo, lo spostamento necessario al di fuori della propria abitazione, per provvedere al proprio animale.

Attenzione a non "abusare" di questa possibilità.

Lo spostamento dalla propria dimora per provvedere alle esigenze fisiologiche dell'animale deve essere contenuto proprio per non incorrere in responsabilità.

Le ordinanze comunali e regionali

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Addirittura, di recente, alcuni Comuni hanno adottato ordinanze sindacali restrittive in merito alla passeggiata con il cane: in provincia di Torino, il comune di Borgaro Torinese ha previsto, tra le diverse misure di contenimento della diffusione del Coronavirus che "l'accompagnamento dei cani per esigenze fisiologiche dell'animale dovrà avvenire entro il raggio di 200 metri dall'abitazione del proprietario, senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone".

Provvedimento restrittivo adottato anche dalla Regione Veneto, con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020, mediante la quale, tra le diverse prescrizioni, viene previsto che "Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora."

Decisione seguita dalla Regione Lombardia, all'art. 17 dell'Ordinanza n. 514 del 21.03.2020.

Le cure all'animale

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Anche gli spostamenti per ottemperare alle cure del proprio animale ben possono rientrare nelle "cause di giustificazione", sempre doverosamente provate: a questo proposito, si suggerisce di allegare al modulo di autocertificazione una dichiarazione del medico veterinario di fiducia, nella quale viene specificata la necessità o il motivo della visita.

Abbiamo fatto un quadro generale della vita quotidiana del proprietario di un animale, ma ci sono altre realtà e situazioni toccate dalle limitazioni dovute al contenimento del COVID 19.

Randagi e volontari

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In Italia, vi sono diversi animali randagi che devono essere accuditi: pensiamo alle colonie feline, tutelate e riconosciute dalla Legge Quadro n. 28191 e applicata dalle Regioni con propria L.R., oppure ai così detti "cani di quartiere", presenti in diverse regioni del Sud Italia e che vengono accuditi da cittadini volontari.

Che libertà di movimento ha il volontario in vigenza dello stato di emergenza sanitaria?

Il Ministero della Salute, con aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 12 marzo 2020 "Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" chiarisce, tra le varie disposizioni, che "Sono inoltre consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge 28191", e ancora "Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM."

Pertanto, grazie anche al chiarimento della nota di cui sopra, appare chiaro che il volontario che segue una colonia felina o i cani di quartiere può continuare a provvedere alle esigenze basilari degli animali come, ovviamente, la somministrazione di cibo e acqua, ritenuta la necessità di tutelare la vita degli altri animali.

Il consiglio pratico

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Il consiglio pratico che possiamo dare a questi volontari è di essere muniti del modulo di autocertificazione e, al fine di poter dimostrare la sussistenza dello stato di necessità che giustifica lo spostamento esclusivo per provvedere agli animali accuditi, è quello di portare con sé un eventuale documento comprovante l'attività di tutor come, per esempio, la nomina di responsabile della colonia felina.

Avv. Claudia Taccani

Responsabile Sportello Legale OIPA

www.oipa.org


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