Approvato definitivamente il Decreto "Cura Italia" che introduce misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti sull'economia provocati dall'emergenza COVID-19

di Lucia Izzo - Il Parlamento ha approvato la conversione in legge del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, il primo significativo intervento a sostegno del sistema economico italiano, delle imprese e delle famiglie, messo in campo dal Governo. Il provvedimento è arrivato innanzi alla Camera "blindato" nella versione precedentemente approvata dal Senato che, con un maxiemendamento, ha introdotto diverse novità. A Montecitorio, invece, il testo non ha subito ulteriori modifiche e sullo stesso è stata posta la fiducia da parte dell'Esecutivo.

Il provvedimento è stato licenziato definitivamente il 24 aprile 2020 (con 229 voti a favore, 123 contrari e 2 astenuti).

Scarica il testo approvato in pdf sul sito della Camera

Ecco la scheda con tutte le misure:

Sanità

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Il D.L. 18/2020 potenzia le risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19. Viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria e del "fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità.

L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19.

Viene altresì incrementata di 100 milioni di euro, la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata

al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza.

Consentito conferire incarichi di lavoro autonomo agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori sociosanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale

Misure fiscali

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Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale.

Versamento somme cartelle di pagamento e accertamenti

Sospesi i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.

Sospensione versamenti ritenute, contributi e premi

Sospesi anche i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero e poi estesa ai soggetti operanti in altri settori. Sospesi anche i termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si segnala che il successivo D.L. liquidità (n. 23/2020) ha previsto la proroga della sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

I versamenti sospesi saranno effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che potranno effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.

Sono sospesi anche i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Credito d'imposta sanificazione

Viene concesso un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

Il decreto legge "Liquidità" ha esteso il credito d'imposta all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti.

Credito d'imposta canone locazione

Concesso per il 2020 un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa.

Incentivi fiscali erogazioni liberali

Introdotti incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le agevolazioni, previste per persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d'impresa, sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

Dichiarazioni dei redditi

Viene anticipata, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020, l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Previsto il differimento al 5 maggio 2020 del termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Sospensione termini attività degli uffici degli enti impositori

Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti. Di conseguenza, vengono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

Mutui prima casa

Estesa, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus.

Il D.L. amplia alcuni requisiti di accesso al Fondo: nel dettaglio, è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Il D.L. liquidità, invece, ha ampliato la platea dei beneficiari, ricomprendendovi le ditte individuali e agli artigiani, ed esteso la disciplina ai mutui contratti da meno di un anno. Sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Sospensione pignoramenti prima casa

Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, in tutto il territorio nazionale si prevede la sospensione per sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Misure a sostegno del lavoro

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Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile.

Ammortizzatori sociali

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, sono introdotte semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

L'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto (nel 2020 e per un massimo di nove settimane) anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale).

Alle aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è consentito presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane). La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

Congedi e bonus baby sitter

A seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, vengono riconosciuti ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore), un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50% della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa.

In alternativa ai suddetti benefici e in presenza dei medesimi presupposti, i lavoratori (anche gli autonomi iscritti alle casse privatizzate) potranno beneficiare di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica.

I lavoratori dipendenti privati, in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore, avranno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Permessi Legge 104

Prevista la possibilità di fruire di complessivi dodici giorni, nei mesi di marzo e aprile 2020, di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, che si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L. 104/1992.

Bonus 600 euro

Tutti i lavoratori autonomi, stagionali e di altre forme di lavoro sotto stress a causa delle misure restrittive che hanno seguito l'emergenza sanitaria, saranno "coperti" con un assegno di 600 euro per il mese di marzo. La platea comprende i seguenti soggetti, qualora non titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

- liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione);

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali);

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro;

- titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (tale indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A.).

Invece, per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa viene istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza.

Bonus 100 euro

Prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Per approfondimenti Decreto Cura Italia: come funziona il bonus di 100 euro ai lavoratori

Quarantena come malattia

Il D.L. prevede che il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) venga equiparato a malattia (non computabile ai fini del periodo di comporto) per i lavoratori del settore privato e a degenza ospedaliera per i lavoratori pubblici.

Licenziamenti e termini NASpI e DIS-COLL

Sono prorogati termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per la NASpI e la DIS-COLL e per quella agricola, portati, rispettivamente, a centoventotto giorni (in luogo di sessantotto) dalla cessazione del rapporto di lavoro e al 1° giugno 2020 (in luogo del 31 marzo 2020.

Ancora, sono sospesi per 60 giorni dal 17 marzo 2020, i termini per l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Concorsi

Prevista la sospensione per 60 giorni, dal 17 marzo 2020, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

Smart working

Il D.L Cura Italia, inoltre, favorisce il ricorso al lavoro agile. Si prevede che, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili.

Fino al 30 aprile 2020, invece, i lavoratori dipendenti con disabilità grave o immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressa, avranno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Pubblica amministrazione

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Prevista la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

Si prevede, inoltre, l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione è stata esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

Viene prorogata fino al 31 agosto 2020, invece, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

Bollette e altre misure in materia di ambiente ed energia

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Per quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 una serie di termini di scadenza di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti, tra cui la presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

In materia di energia si è demandato all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Giustizia

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Diverse le novità per il settore giustizia, che vanno raccordate anche con l'ulteriore proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio stabilita dal D.L. Liquidità. Si tratta di disposizioni che hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie.

Prevista nei procedimenti civili una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili, in base alla quale la parte può apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.

Per approfondimenti Decreto Cura Italia: tutte le misure sulla giustizia

Potenziato il processo telematico, anche penale. Nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali (dalle indagini alle udienze di trattazione) sarà consentito da remoto. In Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica.

Anche gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro (o alla presenza di operatori dei Servizi sociali), dal 16 aprile e il 31 maggio, saranno sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato.

Notifica multe e atti giudiziari

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Per quanto riguarda la notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e delle multe per violazione del Codice della Strada, la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizierà a decorrere dal 30 aprile 2020. Nello stesso periodo saranno sospesi anche i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate a/r inviate nel periodo di emergenza (v. Notifica multe e atti giudiziari: compiuta giacenza solo dal 30 aprile 2020).


Foto: governo.it
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