di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 7159/2020 (sotto allegata) la Cassazione precisa che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in sede di legittimità, notificato telematicamente, anche se la pec viene accettata dal sistema pochi secondi dopo la scadenza dell'ultimo giorno utile. Il fatto che la data di ricezione riporti già l'ora del giorno successivo, impedisce di ritenere la notifica valida.
- Negati status di rifugiato e protezione umanitaria
- Il ricorso in Cassazione
- Inammissibile il ricorso accettato dal sistema dopo ultimo giorno
Negati status di rifugiato e protezione umanitaria
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Il Tribunale respinge il ricorso verso il provvedimento della Commissione territoriale, che non ha rilevato la presenza dei presupposti necessari per la dichiarazione dello status di rifugiato, per la concessione della protezione sussidiaria e umanitaria per la concessione del permesso di soggiorno.
Il ricorso in Cassazione
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Il soccombente impugna la sentenza di primo grado, ma la Corte d'Appello lo rigetta per le seguenti ragioni:
- insussistenza dei motivi di persecuzione addotti dal ricorrente;
- mancato riscontro e omessa allegazione di un effettivo rischio di vita con relativa esclusione della protezione internazionale;
- insufficienza di prove sull'impedimento dei diritti fondamentali nel paese d'origine con conseguente insussistenza del diritto di protezione umanitaria.
Inammissibile il ricorso accettato dal sistema dopo scadenza
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La Cassazione con ordinanza n. 7159/2020 dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata infatti è stata pubblicata il 25 maggio 2028 e il ricorso è stato notificato in via telematica. Il sistema lo ha accettato alle ore 00.00.29 del 28 dicembre 2018, con consegna alla casella dell'avvocatura dello Stato alle ore 00.00.42 dello stesso giorno, quindi oltre la scadenza del 27 dicembre 2018.
Il termine di sei mesi quindi non è stato rispettato perché "in tema di notificazione con modalità telematiche, l'art. 16 septies del d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l.n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo."
Per quanto la scindibilità soggettiva degli effetti della notifica si applichino anche a quella telematica e operi in favore del notificante, è comunque necessario che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.
In questo caso il termine suddetto non è stato rispettato, il sistema infatti ha accettato il ricorso, dopo l'ultimo giorno utile, anche se per pochi secondi. Da qui la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
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