Per la Cassazione l'assegno divorzile deve essere determinato nel rispetto dei principi sanciti dalla SU n. n. 18287/2018 e dall'ordinanza n. 21926/2019

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 6982/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso avanzato da un marito contro la sentenza d'Appello che ha confermato la misura dell'assegno divorzile in favore della ex moglie di 450 euro. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente è irrilevante che l'uomo abbia uno stipendio mensile di 1300 euro e ne spenda 380 per il mutuo. Nel riconoscere e quantificare l'assegno di divorzio occorre tenere conto di tutta una serie di principi specificati dalla SU n. 18287/2018 e dall'ordinanza 21926/2019, che riconoscono alla misura una funzione perequativa, compensativa e assistenziale, senza trascurare altri importanti aspetti.

Assegno divorzile di 450 euro in favore della ex

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Il Tribunale respinge la richiesta di modifica dell'assegno di divorzio di 450 euro dovuto alla ex moglie e concordato in sede di divorzio congiunto. La Corte d'Appello conferma la decisione.

Il marito chiede la riduzione dell'assegno di divorzio

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Il marito ricorre in Cassazione denunciando con il primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 5, 6 e 9 della legge sul divorzio n. 898/1970 perché il giudice non ha tenuto conto della condizione economica delle parti, della sproporzione reddituale e dell'impossibilità del ricorrente di mantenersi con 450 euro mensili. Somma che residua dopo aver detratto 450 euro dovuti per l'assegno di divorzio e 360 euro per il pagamento del mutuo immobiliare. La donna infatti prima percepiva un assegno di disoccupazione di 450 euro e ora, lavorando come badante, ha una retribuzione di 500 euro mensili. Con il secondo invece fa presente che il giudice ha ignorato il fatto decisivo del nuovo matrimonio sda lui contratto.

Quantum assegno di divorzio, vanno rispettati principi Cassazione

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La Corte dichiara inammissibile il ricorso con l'ordinanza n. 6982/2020. Per gli Ermellini il giudice ha tenuto conto della situazione economica delle parti anche se non ha mutato l'importo dell'assegno divorzile di 450 euro, nonostante il sopravvenuto reddito mensile di 500 euro della ex moglie. Il tutto nel rispetto dei principi sanciti dalla SU n. 18287/2018 e dall'ordinanza n. 21926/2019:

  • L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, perequativa e compensativa.
  • Per quantificare l'assegno divorzile è necessario procedere all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne fa domanda e della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
  • Nella comparazione delle situazioni economiche e patrimoniali è necessario tenere conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
  • Se c'è uno squilibrio economico patrimoniale occorre accertare se questo è riconducibile a scelte comuni relative alla conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
  • Se si accerta che il patrimonio del richiedente si è formato solo con l'apporto dei beni dell'altro si deve ritenere riconosciuto il ruolo endofamiliare svolto e se si tiene conto dell'entità, della composizione e dell'attitudine a crescere, si ritiene già compensato il sacrificio delle aspettative professionali e l'esigenza perequativa.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 6982-2020

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