di Lucia Izzo - Con il Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17-03-2020) il Governo è intervenuto recando una manovra economica "poderosa" per venire incontro ai cittadini italiani, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese che stanno scontando i necessari strascichi dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19.
Tra i pilastri fondamentali dell'intervento emergono molteplici misure a sostegno dell'occupazione e dei lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito. Tra queste emerge una previsione volta a chi si reca al lavoro e rischia di cotnrarre il virus. In pratica, verrà considerato infortunio sul lavoro il contagio da Coronavirus avvenuto in occasione di lavoro.
- Contagi tutelati come infortuni sul lavoro
- Il concetto di infortunio "in occasione di lavoro"
- Richieste prestazioni INAIL: termini decadenza sospesi
- Quarantena come malattia
- Niente oneri per i datori di lavoro
Contagi tutelati come infortuni sul lavoro
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L'art. 42 del D.L. 8/2020, al secondo comma, precisa che nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore dovrà redigere il consueto certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'INAIL che assicurerà, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
I predetti eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non saranno computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La disposizione si applica sia ai datori di lavoro pubblici che a quelli privati.
Il concetto di infortunio "in occasione di lavoro"
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Si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per "occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali.
In sostanza, l'evento verificatosi "in occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della "causa di lavoro", afferendo nella sua lata accezione a ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto.
L'evento infortunistico, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo).
Richieste prestazioni INAIL: termini decadenza sospesi
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Sempre l'art. 42 del D.L. prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano durante tale periodo. Detti termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Quarantena come malattia
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L'art. 26 del decreto, inoltre, prevede che, per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto (PER il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel D.L. del 9 marzo 2020).
Nei casi suddetti, il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia per i relativi periodi indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Tuttavia, lo stesso decreto prevede che saranno considerati comunque validi i certificati di malattia trasmessi, prima della sua entrata in vigore, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. Il provvedimento non sarà necessario neanche qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19.
Ulteriore tutela è prevista in favore dei dipendenti pubblici e privati gravemente disabili, immunodepressi, con patologie oncologiche oppure che hanno in corso terapie salvavita: per loro, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarà equiparato al ricovero ospedaliero.
Niente oneri per i datori di lavoro
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In deroga alle disposizioni vigenti, non vi saranno oneri a carico del datore di lavoro che presenteranno domanda all'ente previdenziale, né a carico degli Istituti previdenziali, connessi con questo nuovo periodo di malattia.
I relativi oneri saranno a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa e qualora emerga, anche in via prospettica, che tale limite è stato raggiunto, gli stessi enti previdenziali non prenderanno in considerazione ulteriori domande.
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