Avv. Francesco Giordano - Il Tribunale di Modena, Giudice Dott. Siracusano, con la sentenza n. 352/2020 del 10 Marzo 2020 (sotto allegata) ha condannato nuovamente Banco BPM a restituire a favore di risparmiatori una somma pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti ed il valore effettivo, stimato sulla base dei criteri derivanti dai listini Rapaport.
- Acquisto diamanti da pensionati
- La prova del danno
- La responsabilità della banca nella vendita di diamanti
- La sospensione per coronavirus
Acquisto diamanti da pensionati
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La causa riguardava l'acquisto di diverse pietre da parte di pensionati della provincia di Modena.
Il Tribunale di Modena, ha ritenuto, anche questa volta, che deve ravvisarsi la responsabilità della banca anche perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto di credito, la stessa BPM ha sicuramente contribuito alla vendita dei beni preziosi poiché ha sottoposto ai risparmiatori sul materiale informativo atteso che gli stessi erano da molti anni clienti del Banco Popolare e pertanto l'interesse è sorto nell'ambito dell'assidua frequentazione.
Inoltre, secondo il Giudice di Modena, non si può parlare di mero orientamento in ordine all'attività della Banca, poiché l'orientamento implica la trasmissione di contenuti informativi minimi che rendono orientato chi non lo è.
Prosegue il giudice: "tra questi contenuti informativi minimi, poteva e doveva esserci l'avvertenza per cui il pacchetto che gli attori erano intenzionati ad acquistare non comprendeva solo le pietre e che, pertanto, il valore delle pietre era (di gran lunga) inferiore al bonifico".
La prova del danno
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Inoltre, il tribunale sostiene che gli acquirenti non hanno nulla da provare in ordine al danno se non l'intera somma pagata in dipendenza dell'omissione informativa di BPM che integra l'inadempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto tra gli attori e la stessa Banca.
Si segnala l'importanza della sentenza in linea con le precedenti pronunce del Tribunale di Modena, nonché del Tribunale di Verona da ultimo del Tribunale di Lucca, quest'ultima patrocinata sempre dall'Avv. Francesco Giordano dello Studio Lexopera di Firenze.
La responsabilità della banca nella vendita di diamanti
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Il fondamento normativo della responsabilità della banca, nel caso di specie, deve ravvisarsi o nell'esistenza di obblighi di informazione e protezione in relazione ai quali il rapporto contrattuale tra banca e cliente si atteggia a mero presupposto storico (art. 1173 cc).
L'attività di vendita di beni preziosi, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994 definisce come "attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata", aggiungendo che: "A titolo indicativo costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale […]" (Tribunale di Verona 23 maggio 2019).
Grava sulla banca l'obbligo a dimostrare di avere correttamente adempiuto l'obbligo informativo, derivante dal contratto come tale o dal contratto come "contatto negoziale qualificato".
Il litisconsorzio necessario, fra banca intermediaria e azienda cedente i diamanti, si configura quando "la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti"(art. 102 cpc), cioè nelle ipotesi di contitolarità dello stesso rapporto, nel caso di specie da escludersi in quanto, nella comune vicenda storica, si scorgono due titoli diversi a fondamento delle pretese.
La sospensione per coronavirus
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Sul fronte restituzioni diamanti, é notizia dell'ultima ora che al momento sono state sospese le attività a favore dei risparmiatori, in ossequio ai provvedimenti governativi relativi al Codiv 19, Ad ogni modo, sono state conteggiate circa 29 mila domande di restituzione pietre da parte degli aventi diritto, ancora in deposito presso la sede della Società fallita Intermarket Diamond Business S.p.A.
Avv. Francesco Giordano
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