di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 7479/2020 (sotto allegata) sancisce che in caso d'incertezza sulla dinamica del sinistro deve applicarsi il principio della pari responsabilità dei conducenti previsto dall'art. 2054 c.c. comma 2. Questo criterio residuale si applica, infatti, ogni volta in cui non è possibile stabilire con esattezza in quale misura i conducenti hanno contribuito a provocare l'incidente. Non rileva che la colpa di uno dei due sia evidente, anche in questo caso il giudice è tenuto ad accertare che il veicolo che ha subito danni abbia comunque rispettato le disposizioni del codice della strada.
- Concorso paritario dei conducenti per i danni ai veicoli
- Il ricorso in Cassazione
- Responsabilità presunta di entrambi i conducenti se è impossibile ricostruire la dinamica
Concorso paritario dei conducenti per i danni ai veicoli
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Il giudice di primo grado e quello dell'impugnazione applicano a una controversia insorta a seguito di un sinistro, il principio di pari responsabilità previsto dall'articolo 2054 c.c., il quale prevede che: "Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli." Il sinistro avvenuto nell'agosto del 2015 su una strada provinciale si è verificato tra un motociclista e un veicolo bianco rimasto però sconosciuto. Stando alle dichiarazioni del conducente della moto, a causa dell'invasione della carreggiata da parte del suddetto veicolo, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando così contro il guardrail.
La Corte d'appello ha applicato il principio di pari responsabilità dopo due perizie cinematiche stante l'impossibilità di procedere alla ricostruzione del sinistro, nel rispetto di quanto sancito dalla giurisprudenza della Cassazione secondo la quale " l'accertamento in concreto della responsabilità dei uno dei due conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonera l'altro dall'onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.
Il ricorso in Cassazione
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Il motociclista ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di doglianza, ossia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. comma 2, ponendo la seguente questione di diritto: "se l'art 2054 2° co. c.c. sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell'organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l'eventuale corresponsabilità del danneggiato."
Responsabilità presunta di entrambi i conducenti se è impossibile ricostruire la dinamica
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La Cassazione con la sentenza n. 7479/2020 rigetta il ricorso, ritenendo il motivo sollevato del tutto infondato. La Corte precisa infatti che l'art. 2054 c.c. comma 2 prevede un criterio residuale applicabile in tutti quei casi in cui non è possibile stabilire con esattezza il diverso grado di responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro stradale. Nel caso in esame tale principio è stato applicato proprio per l'impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, tanto è vero che perfino i consulenti d'ufficio nominati non sono stati in grado di sciogliere i dubbi su come si sono svolti i fatti.
Bene quindi ha fatto il giudice ad applicare la regola presuntiva prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. perché è stato impossibile determinare con esattezza le responsabilità dei soggetti coinvolti. In ogni caso, come chiarisce la giurisprudenza della Corte, la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro non è superata neppure quando risulta accertata la colpa di uno dei due conducenti.
Come chiarito dalla Cassazione infatti "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le rispettive responsabilità del sinistro."
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